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di Lucia Izzo - Il decreto sicurezza (D.L. n. 113/2018), definitivamente convertito in legge a seguito dell'approvazione della Camera, annovera tra le sue disposizioni copiose modifiche alla materia dell'acquisizione e della revoca della cittadinanza italiana.
Il decreto predisposto dal Viminale, infatti, interviene in più punti sulla Legge n. 91/1992, recante le disposizioni in materia di cittadinanza, modificandola e integrandola.
- Riconoscimento della cittadinanza: procedimenti fino a 48 mesi
- Revoca della cittadinanza ai condannati per terrorismo
- Cittadinanza concessa a chi conosce la lingua italiana
- Contributo per la cittadinanza da 200 a 250 euro
Riconoscimento della cittadinanza: procedimenti fino a 48 mesi
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In primis, il provvedimento estende a 48 mesi dalla data di presentazione della domanda (in luogo degli attuali 24 mesi) il termine entro cui concludere i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza, sua per matrimonio che per naturalizzazione.
Inoltre, il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana viene stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera.
La nuova disciplina dei termini si applicherà anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Non si applicherà, invece, ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'Ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948.
Revoca della cittadinanza ai condannati per terrorismo
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Il provvedimento introduce, inoltre, una nuova ipotesi in cui la cittadinanza italiana acquisita dai cittadini ai sensi degli artt. 4, comma 2, 5 e 9 della L. 91/1992 possa essere revocata. Si tratta di casi in cui i cittadini rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale, avendo questi riportato condanne per gravi reati.
La revoca scatta, dunque, in caso di condanna definitiva per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni, come previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale. A questi si aggiungono per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies, del codice penale.
La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati menzionati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.
Cittadinanza concessa a chi conosce la lingua italiana
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Il testo stabilisce che la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio e per concessione di legge sia subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
A tal fine, i richiedenti saranno tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio. Questo dovrà essere stato rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero degli affari esteri, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Miur e dal Maeci.
Sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione e i titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, in quanto situazioni per le quali la legge già presuppone una valutazione di conoscenza della lingua italiana
Contributo per la cittadinanza da 200 a 250 euro
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Il provvedimento innalza l'importo del contributo cittadinanza, introdotto dalla legge n. 94/2009, che passa dagli attuali 200 euro a 250 euro.
Al contributo economica sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana. Devono, dunque, ritenersi esclude dal pagamento le istanze di riconoscimento cittadinanza "iure sanguinis" nonché tutte le forme di automatismo previste dalla legge 91/1992.
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