La manovra di bilancio estende il regime forfettario e semplifica le condizioni d'accesso. Ecco le possibili strade per accedere alla flat tax

di Lucia Izzo - La manovra di Bilancio prevede un'estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15%, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro, semplificandone le condizioni di accesso.

Di conseguenza, sono delineate ora con maggior chiarezza anche le strade d'accesso alla flat tax e i percorsi per meglio sfruttare il potenziato regime forfettario.

Vediamole insieme:

Flat tax: cosa prevede la manovra

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A seguito dell'approvazione della manovra di Bilancio, dal 1° gennaio 2019 si assisterà a importanti modifiche relativamente al regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15%, introdotto dalla legge di stabilità 2015.

Le modifiche elevano, in primo luogo, a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario. Tale soglia di accesso sarà valida per tutti i contribuenti interessati e sostituirà i precedenti valori soglia dei ricavi/compensi percepiti (fissati tra 25.000 e 50.000 euro) differenziati sulla base del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

Inoltre, la manovra elimina gli ulteriori requisiti, oltre a quello del conseguimento annuale di ricavi non superiori a 65.000 euro, necessari sino per l'accesso al regime forfettario come stabilito nella normativa vigente. Tali "paletti" sono quelli relativi alle spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori (5mila euro lordi) e al costo complessivo dei beni strumentali (20mila euro).

Stessa attenuazione tocca anche il vigente tetto per redditi da lavoro dipendente o assimilabile (30mila euro) e il possesso di quote in Srl e imprese familiari: in sostanza, le quote in società di persone, associazioni e imprese professionali non saranno compatibili con il regime forfettario, mentre lo saranno le quote in Srl e associazioni in partecipazione, salvo il caso in cui siano di controllo e riguardino strutture che svolgono attività riconducibili a quella su cui si applica il forfettario.

Regime forfettario: le esclusioni

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Non potranno avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Si è assistito, inoltre, all'introduzione di un nuovo "stop" all'accesso: dal regime saranno esclusi gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, e anche quelli che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Non potranno avvalersi del regime neppure le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Le porte per accedere alla flat tax

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Chiariti i requisiti d'accesso, le modalità per poter effettivamente rientrare nel regime forfettario saranno diverse e, nel dettagliano, varieranno al variare della situazione di partenza.

A conti fatti, nonostante i vantaggi mutino in relazione alle condizioni soggettive, il regime forfettario appare nella quasi totalità dei casi più conveniente del prelievo standard con IPERF e addizionali: ciò è merito di un'aliquota più bassa (15%) anche rispetto alla prima dello scaglione IRPEF (23%), oltre che dell'abbattimento forfettario dei ricavi o compensi.

Coloro che aprono la partita IVA direttamente nel 2019 e possiedono i requisiti per l'accesso al forfettario, potranno sceglierlo, indicando nel modello A9 (inizio attività) un volume d'affari previsto entro i 65mila euro, ed emettendo la prima fattura senza IVA.

Si rammenta come l'appuntamento con la prima fattura sia decisivo in quanto decide il regime indipendentemente dalla cifra indicata dal modello: se sarà senza IVA (e non elettronica) consentirà l'accesso al regime forfettario.

Contribuenti già in regime forfettario

Non sarà richiesto alcun adempimento particolare, invece, a coloro che, ad oggi, sono già inseriti nel regime forfettario. I soggetti già in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, nella formulazione previgente, beneficeranno dal 2019 dei nuovi requisiti, in luogo dei precedenti, senza dover esercitare un'opzione, comunicazione preventiva o successiva, per l'ingresso nel forfettario.

Tali contribuenti, tuttavia, dovranno rispettare il nuovo limite rappresento dall'impossibilità di svolgere in prevalenza la sua attività nei confronti del proprio datore di lavoro o di un soggetto che lo è stato nei due anni precedenti o, comunque, di un soggetto ad esso riconducibile.

I contribuenti che, pur essendo già nel regime, si trovino quest'anno a superare le soglie previste ante riforma e a "infrangere" i limiti che saranno eliminati dal prossimo anno, dovrebbero comunque poter rimanere nel forfettario. Si pensi, ad esempio, a coloro abbiano speso complessivamente più di 20mila per l'acquisto di beni strumentali.

Il rientro nel rispetto dei nuovi limiti, infatti, appare essere l'interpretazione preferibile e coerente anche in relazione a quanto precisato all'epoca dalla Circolare 10/E/2016.

Contribuenti in contabilità semplificata e ordinaria

I contribuenti in regime "naturale" di contabilità semplificata nel 2018 i quali, entro fine anno, non abbiano conseguito (annotato a fini IVA o incassato) ricavi maggiori di 65mila euro, nel 2019 dovrebbero transitare di diritto nel regime forfettario senza che sia all'uopo necessaria alcuna opzione, poiché questo diventa il loro regime naturale.

Non così, invece, per coloro che nel 2018 sono in semplificata a seguito di opzione la quale, di regola, ha valenza triennale. Ma non è detta ancora l'ultima parole poichè, in passato, innanzi a significative modifiche normative, è stato dichiarato nullo il vincolo derivante dall'opzione.

Qualora ciò avvenisse anche a seguito delle modifiche introdotte dalla manovra, i contribuenti dovrebbero poter accedere al forfettario tramite comportamento concludente, ovvero con l'emissione di fatture senza IVA.

Appare difficile, se non impossibile, l'accesso al forfettario dei contribuenti che si trovano in contabilità ordinaria quale regime naturale, poiché nel 2018 è probabile siano stati conseguiti ricavi superiori a 65mila euro.

Ciononostante, qualora per effetto di una notevole riduzione dei ricavi dal 2017 al 2018, l'anno si chiuda con ricavi inferiori a tale soglia, si renderebbe possibile il passaggio di diritto al forfettario. Per coloro in contabilità ordinaria per opzione, invece, valgono le stesse conclusioni esposte in precedenza di fronte alle quali sarebbe consentito accedere al forfettario in caso di ricavi 2018 non superiori a 65mila euro.

Vedi anche:
Flat tax: raccolta di articoli
Flat Tax: cosa è e come funziona

Foto: 123rf.com
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