di Lucia Izzo - Rivista la notificazione postale degli atti giudiziari: è l'effetto delle ulteriori misure di riduzione della spesa che la legge di Bilancio ha stabilito, tra l'altro, anche per la notifica degli atti giudiziari.
Nel dettaglio, la manovra ha modificato la disciplina della legge n. 890 del 1982 sulla notificazione postale degli atti giudiziari, introdotta dalla legge di bilancio dello scorso anno, dettando alcune disposizioni di semplificazione ed allungando alcuni termini.
- Addio bollo ufficio postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato
- Smarrimento avviso di ricevimento e mancata notifica
- Avviso di ricevimento digitale: rinvio all'1 luglio 2019
Addio bollo ufficio postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato
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A seguito delle modifiche, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e recante la data dello stesso giorno di consegna, non dovrà più essere munito del bollo dell'ufficio postale prima di essere spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario.
Inoltre, i termini che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computeranno dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e, se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, da quanto attestato sull'avviso medesimo dal punto di accettazione dell'operatore postale (anziché dall'ufficio postale) che li restituisce.
Smarrimento avviso di ricevimento e mancata notifica
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In caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento, nel caso in cui il mittente indichi un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore formerà una copia per immagine su supporto digitale (non più analogico) dell'avviso di ricevimento e provvederà, entro cinque giorni (invece di tre) dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell'avviso al mittente.
In materia di mancata notifica, invece, la manovra ha precisato che qualora il cosiddetto "piego" non venga consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale darà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata sarà a carico del mittente.
Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario
Avviso di ricevimento digitale: rinvio all'1 luglio 2019
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Infine, la legge chiarisce che, al fine di consentite il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato (ex art. 1, comma 97-quinquies, della legge n. 190/2014) è differito al 1° luglio 2019. Saranno, tuttavia, fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della manovra.
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