di Dario La Marchesina - Il 3 dicembre 2017 è stata siglata l'ipotesi di accordo (sotto allegata) per il rinnovo del contratto collettivo nazionale logistica, trasporto merci e spedizione tra le parti datoriali CONFETRA, ANITA, CONFTRASPORTO, CNA-FITA, CONFARTIGIANATO TRASPORTI, SNA-CASARTIGIANI, CLAAI e le parti sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.
- Verso il nuovo CCNL
- Orario di lavoro e flessibilità
- Misure contro l'assenteismo
- Appalto di lavori di logistica e cambio di appalto
Verso il nuovo CCNL
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Questa intesa ha permesso da un lato di specificare determinati aspetti (come ad es. la flessibilità, l'assenteismo, i cambi d'appalto) di un settore in continua espansione ed evoluzione e dall'altro di superare le tensioni che si verificavano da tempo a causa della mancata risoluzione della principali criticità presenti (es. condizioni economiche del comparto).
Inoltre le parti hanno deciso di introdurre la nuova figura del "rider" stabilendo che in sede di stesura, e comunque non oltre 3 mesi dalla firma del presente accordo, verranno stabilite "le definizioni relative alle nuove figure di lavoratori adibiti alla distribuzione delle merci tramite cicli, ciclomotori, motocicli, natanti e imbarcazioni, le declaratorie e i livelli d'inquadramento, l'orario di lavoro".
Le aziende del settore si sono ritenute soddisfatte dei risultati raggiunti con il suddetto accordo e, nello specifico i punti riguardanti l'orario di lavoro e la flessibilità, l'assenteismo e l'appalto.
Orario di lavoro e flessibilità
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L'accordo stabilisce che la durata dell'orario di lavoro è di 39 ore settimanali e deve essere calcolata su un arco temporale di 4 mesi, con possibilità di distribuzione su 5 o 6 giorni.
La prestazione lavorativa giornaliera ordinaria, tuttavia, può essere organizzata per un minimo di 6 ore di orario continuativo ed un massimo di 9 ore, distribuite su un nastro lavorativo di dodici ore, frazionabile una sola volta per la pausa pranzo.
In ogni caso la prestazione settimanale non può essere inferiore a 30 ore.
Per quanto concerne le ore di lavoro prestate nella giornata di sabato, qualora l'orario ordinario sia distribuito su 6 giorni, vanno retribuite con la maggiorazione del 20%, mentre quelle prestate la domenica, qualora non sia giornata di riposo, vanno retribuite con la maggiorazione del 35% per un massimo di 26 settimane nel corso dell'anno.
Qualora nell'arco di 4 mesi la media oraria fosse superiore al limite delle 39 ore settimanali, le ora eccedenti verranno retribuite come prestazione straordinaria.
In tema di flessibilità, le parti sociali hanno previsto che una diversa programmazione dell'orario di lavoro prestabilito potrà essere attuata per un massimo di 4 settimane nell'arco di un anno e ciò comporterà un'indennità di disagio pari a 50 euro per ogni settimana.
L'azienda potrà richiedere al personale operativo, in regime di flessibilità, prestazioni lavorative collocate in orari diversi da quelli previsti dal normale orario di lavoro purché collocate all'interno di calendari quadrimestrali; il lavoratore inserito in tali calendari ha diritto ad un'indennità pari a 8 euro per ogni giornata di flessibilità inserita nel programma.
Tale indennità non è dovuta qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a quella prevista dal normale orario di lavoro, ma ricompresa all'interno dell'articolazione d'orario programmata.
Se le ore lavorate in regime di flessibilità dovessero eccedere il normale orario di lavoro o collocarsi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, l'azienda sarà tenuta a corrispondere inoltre una maggiorazione pari al 20% della paga oraria globale.
Misure contro l'assenteismo
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Nell'ipotesi di accordo le parti stipulanti, a fronte di ripetute assenze dei conducenti e/o del personale operativo tali da incidere significativamente sulla pianificazione dei servizi e la gestione degli autisti, hanno ritenuto necessario adottare delle misure volte a ridurre queste forme di assenteismo.
Nello specifico la parti convengono che tale fenomeno debba essere verificato a livello aziendale con le organizzazioni sindacali territoriali stipulanti il CCNL, secondo le diverse procedure e nelle sedi contrattualmente previste.
A seguito della verifica verranno adottate le seguenti misure:
a) Le azioni volte a contenere tali assenze devono agire nell'ambito degli accordi di forfetizzazione.
b) Per disincentivare l'assenteismo dovuto ad assenze per malattia che iniziano il giorno successivo a giornate non lavorative, il trattamento economico complessivo della malattia, previsto dal CCNL, riguardante i primi tre giorni sarà così disciplinato:
- Per il quarto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative, l'integrazione a carico dell'azienda sarà del 75%;
- Per il quinto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative, l'integrazione a carico dell'azienda sarà del 50%;
- Per il sesto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative, l'integrazione a carico dell'azienda sarà del 25%;
- Dal settimo evento l'azienda non sarà tenuta ad alcuna integrazione.
Appalto di lavori di logistica e cambio di appalto
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Un altro fenomeno che si vuole contrastare con l'ipotesi di accordo del 3 dicembre 2017, è quello della diffusa illegalità nelle attività di logistica, facchinaggio e movimentazione di merci in modo da tutelare i lavoratori in caso di appalto o cambio dello stesso.
Per questo il nuovo articolo 42 prevede che le attività per la gestione di appalti, esternalizzazione, saranno affidate solo ad imprese che applicano il CCNL Logistica e non potranno essere oggetto di subappalto.
Le parti stipulanti il CCNL, su richiesta di una di esse, possono realizzare momenti di verifica dell'organizzazione del lavoro durante la vigenza dell'appalto.
In caso di cambio di appalto, su richiesta delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, l'azienda appaltante è tenuta ad informare le problematiche connesse al subentro, con riferimento all'organizzazione del lavoro, alla sicurezza, ai volumi produttivi, alle attività oggetto del cambio di appalto e all'applicazione del presente CCNL da parte della gestione subentrante.
Nel nuovo contratto di appalto con l'impresa subentrante, l'appaltante includerà il passaggio diretto, senza soluzione di continuità, a parità di condizioni di appalto, di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto stesso da almeno 6 mesi continuativi, salvo gli eventuali effetti sospensivi di legge, mantenendo l'anzianità pregressa e tutti i trattamenti salariali ed i diritti normativi.
L'operazione di cambio di appalto dovrà essere comunicata dall'azienda appaltante alle organizzazioni sindacali stipulanti e competenti territorialmente con un preavviso di almeno 15 giorni.
Infine, dato che l'ipotesi di accordo è arrivata a quasi due anni dalla scadenza del precedente contratto, le parti hanno previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, per i soli lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo, un importo forfettario lordo procapite di 300 euro (una tantum) maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
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