di Gabriella Lax - Mancano i decreti attuativi ma l'imposta sul money transfer va prelevata ugualmente? E' l'interrogativo che si pongono gli operatori del settore. Cerchiamo di fare chiarezza:
Money transfer, la norma in manovra
La manovra ha previsto una tassa sul servizio di trasferimento valuta che consente di inviare denaro verso qualsiasi paese del mondo grazie a circuiti alternativi a quelli bancari (il money transfer appunto) pari all'1,5% del valore di ogni operazione effettuata con importo minimo di euro 10.
Essendo l'imposta attiva a partire dal primo gennaio 2019 gli intermediari dovrebbero già applicarla, anche in assenza dei decreti attuativi. Questo quanto si evince dalla stessa legge di bilancio che, introducendo la nuova tassa da inizio 2019, chiarisce che i provvedimenti dovranno determinare soltanto le modalità di riscossione e versamento dell'imposta, senza prevedere alcun differimento.
La manovra, emendando l'art. 25-novies del dl 119/2018, in sede di conversione, ha introdotto l'imposta dell'1,5% su ogni operazione di importo minimo di 10 euro sui trasferimenti di denaro con decorrenza 1° gennaio 2019, fatta eccezione per le transazioni commerciali effettuate verso i paesi non appartenenti all'Ue da istituti di pagamento che offrono il servizio money transfer.
Inoltre, viene previsto che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della manovra, il Mef, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sentita la Banca d'Italia, dovrà emanare più provvedimenti per determinare le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta.
Money transfer imposta già attiva?
Per cui, come riferisce Italia Oggi, le tesi degli operatori sull'applicazione del prelievo d'imposta dopo l'attuazione della norma, non risulterebbero in linea con l'intervento normativo, posto che la decorrenza è chiaramente stabilita dal 1° gennaio 2019. Tale decorrenza, in punto di diritto, non può peraltro essere modificata da provvedimenti attuativi che non potrebbero derogare alla fonte primaria ossia la legge.
Peraltro a nulla vale la confutazione alla luce dell'art. 3, co. 2, del c.d. Statuto del Contribuente (L. 212/2000). Questa normativa non prevede che l'istituzione di imposte decorra successivamente all'emanazione dei decreti attuativi collegati, bensì che «gli adempimenti» a carico dei contribuenti relativi a disposizioni tributarie non siano richiesti prima di 60 giorni. In via prudenziale, quindi, gli intermediari potrebbero già prelevare l'imposta.