Gli emendamenti al decreto semplificazioni prevedono anche la rimodulazione delle sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità

di Gabriella Lax - Stop alla responsabilità solidale di Caf e professionisti sulle maggiori imposte del contribuente in caso di errori sul 730. A stabilirlo gli emendamenti al decreto semplificazioni (dl n. 135/2018) all'esame del Senato. Gli emendamenti stabiliscono inoltre la rimodulazione delle sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità; la riduzione alla metà (e non più fino a un decimo del minimo come prima) in caso di correzione spontanea della dichiarazione sulla quale è stato apposto un visto di conformità infedele. Non sono più previsti i limiti dimensionali minimi per poter esercitare l'attività di assistenza fiscale

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Grazie alla modifica proposta, dovrebbe tornare applicabile la disciplina ordinaria, regolata dall'art. 1176 c.c. in materia di diligenza professionale. Verrebbe dunque meno dall'art. 39 il discusso secondo periodo del comma 1, ai sensi del quale, se la dichiarazione viene presentata tramite Caf o professionisti abilitati, tutti i controlli documentali che attestano gli oneri sono effettuati dal fisco nei confronti di questi ultimi, unici responsabili anche per il pagamento delle eventuali somme dovute, incluse le maggiori imposte, salvo i casi di condotta dolosa del contribuente.

Nel caso di visto infedele la nuova normativa stabilisce una sanzione applicabile in qualsiasi caso, di importo compreso tra 250 e 2.500 euro. Ferma restando la possibilità di trasmettere una dichiarazione rettificativa, con il consenso del contribuente o meno, prima che la violazione sia contestata dall'Agenzia delle entrate. Ma in questi casi lo sconto sanzionatorio per l'auto-correzione non sarà più quello previsto per il ravvedimento operoso

(fino a 1/10 del minimo), bensì pari alla metà del minimo (dunque 125 euro). In caso di accertamento di ripetute violazioni gli intermediari andranno incontro alla sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, verrà revocata la licenza. La sospensione sarà applicabile anche in caso di definizione agevolata.

Vengono poi dimezzate le sanzioni per certificazioni infedeli. Dunque quando l'infedeltà del professionista riguarda la certificazione tributaria ex art. 36, dlgs 241/97 dall'attuale margine tra 516-5.165 euro si passa ad un intervallo tra 258 e 2.582 euro. Dopo l'accertamento di tre distinte violazioni nel corso di un biennio è prevista la sospensione da uno a tre anni, che diventa poi inibizione definitiva in caso di recidiva.

Non sono più previsti i limiti dimensionali minimi per poter esercitare l'attività di assistenza fiscale. C'è un ritorno al passato circa i requisiti richiesti a organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e sostituti d'imposta aventi almeno 50 mila iscritti che intendono aprire o mantenere un centro di assistenza fiscale. Viene meno il vincolo di dover trasmettere almeno l'1% delle dichiarazioni elaborate da tutti i Caf per ogni anno fiscale. Limite che ciascun Caf deve rispettare mediamente in ogni triennio a partire dal 2015, pena revoca della licenza. Viene meno il paletto, a favore di quei Caf che non riescono a raggiungere la soglia (160 mila 730 inviati ogni anno a livello nazionale).


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