di Gabriella Lax - Gli ex praticanti potranno fatturare prevalentemente nei confronti del dominus dello studio dove hanno svolto il tirocinio professionale. L'accesso senza vincoli dei praticanti al regime forfettario è una delle novità previste dal decreto Semplificazioni convertito definitivamente in legge dalla Camera.
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Decreto semplificazioni, accesso senza vincoli dei praticanti al regime forfettario
La modifica è stata prevista nell'articolo 1-bis, comma 3 della legge di conversione del decreto semplificazioni. Il comma 57 della legge 190/2014, con la lettera d-bis, impedisce l'accesso al regime forfettario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori stessi. L'aggiunta alla lettera d-bis al comma 57 della legge 190/2014, prevede che questa causa ostativa non riguarda i «soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni». Dunque si tratta di soggetti che si iscrivono dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria, ovvero soggetti che prima dell'iscrizione all'albo, hanno intrattenuto un rapporto di lavoro con il professionista con il quale hanno esercitato la pratica professionale.
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