di Gabriella Lax - Arriva l'informativa con le istruzioni sulle nuove modalità di riscossione dei contributi minimi previdenziali dovuti dagli avvocati iscritti, nonché sulla procedura inerente alle domande di esonero. Ad illustrarla è una nota dell'11 febbraio 2019 firmata dalla Direzione Generale di Cassa Forense.
Cassa forense, informativa sulla riscossione dei contributi minimi
Per il 2019 i contributi minimi previdenziali, in particolare, il contributo minimo, sarà riscosso in quattro rate con scadenza 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno (1 luglio) e 30 settembre 2018; il bollettino M.Av. relativo a quest'ultima scadenza non sarà immediatamente disponibile in attesa dell'approvazione Ministeriale della rivalutazione Istat (2,2%), che sarà posta in riscossione unitamente a tale rata. L'importo del contributo soggettivo minimo viene stabilito in base allo status previdenziale personale, secondo le regole stabilite dalle vigenti norme regolamentari
La contribuzione minima soggettiva dovuta per l'anno 2019 è stata così stabilita:
- € 2.875,00 contributo minimo soggettivo intero (art. 7, comma 1)
- € 1.437,50 con riduzione del 50% *
- € 718,75 con riduzione dell'ulteriore 50% *
Per quanto riguarda il contributo di maternità invece in unica soluzione, in misura fissa, unitamente alla quarta rata del contributo minimo soggettivo, con scadenza 30 settembre 2019, previa approvazione dell'importo dovuto da parte dei Ministeri vigilanti.
I pensionati di vecchiaia potranno pagare tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione in unica soluzione nel mese di settembre o in quattro rate nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, se tale modalità di pagamento è già stata richiesta.
Qualora il pensionato non avesse ancora attivato tale ultima opzione di pagamento potrà farlo presentando entro il 30 giugno 2019 (1 luglio) apposita richiesta, accedendo alla propria area riservata sul sito web della Cassa, nella sezione Istanze - on line. Per altre informazioni si può consultare il sito della Cassa forense.Cassa forense, domande di esonero ex art.10
Dal prossimo lunedì 18 febbraio, sul sito web della Cassa forense, sarà consultabile la funzionalità per la presentazione dell'istanza di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2019, ex art. 10 Regolamento di attuazione art. 21 legge 247/2012. Si ricorda che l'esonero può essere chiesto, per una sola volta nell'arco della vita professionale ed esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti dal settimo comma dell'art. 21, legge 247/2012. Per la sola ipotesi di maternità/adozione l'esonero dal pagamento della contribuzione minima può essere estesa fino a tre anni in presenza di una pluralità di eventi.
Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2019 vanno presentate, dagli iscritti alla Cassa, con riferimento alla contribuzione minima del medesimo anno, entro e non oltre il 30 settembre 2019, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione: "Accesso Riservato - Servizi On-Line-Istanze OnLine". Le domande di esonero per malattia o per assistenza a congiunto potranno essere inoltrate solo previa stampa e successivo inoltro della relativa certificazione. L'ammissione al beneficio è subordinata all'accertamento dei requisiti da parte della Giunta Esecutiva della Cassa, e l'esito dell'istanza sarà comunicato ad ogni singolo richiedente al termine dell'istruttoria. • Foto: 123rf.com