Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Appartenenti alla carriera diplomatica - Trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta' - Esclusione - Denunciata disparita' di trattamento in relazione ad altri dipendenti pubblici, lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione. - D.l. 28 maggio 2004, n. 136 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186), art. 1-quater, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 97. (GU n. 20 del 17-5-2006 ). In tema di trattenimento in servizio fino al 70° anno di età (e oltre) pubblichiamo questa recente ordinanza della Corte Costituzionale che dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata da ex funzionario del Ministero degli Esteri in relazione al diniego ricevuto in seguito alla presentazione della richiesta di trattenimento in servizio fino al 70° anno. Come spesso è accaduto per il personale dello Stato e delle pubbliche amministrazioni (vedasi circolare Dipartimento Funzione Pubblica n° Circolare n. 05/04, circolare Inps 53/2005), in tema di proroga
e trattenimento in servizio fino al 70° anno di età i pareri non sempre sono stati uniformi costringendo anche un istituto previdenziale (Inps) a revocare la circolare 53 che all'oggetto testualmente reitava .." dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno la facoltà di rimanere in servizio fino al settantesimo anno d'età, previo accoglimento della richiesta da parte delle amministrazioni.
Per i periodi di lavoro conseguenti l'esercizio di tale facoltà viene meno l'obbligo contributivo. I medesimi periodi non danno luogo ad alcuna ulteriore forma di incentivo e non rilevano ai fini della misura del tattamento pensionistico. Sono esclusi dall'esercizio di tale facoltà gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, nonché i personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco...." Con questa ordinanza della Corte Costituzionale, che riguarda solo ed esclusivamente il personale diplomatico si conferma in buona sostanza l'impossibilità ad "armonizzare" le molteplici branche dello Stato che tutt'oggi beneficiano di diversa regolamentazione in tema di trattenimento in servizio. Per citare un solo esempio ricordiamo che i professori universitari destinatari delle disposizioni di cui all'art.19 del DPR.382/80 (quindi nominati in ruolo successivamente alla data del 11 marzo 1980, ovvero nominati in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla data del 11 marzo 1980), possono rimanere in servizio, ai sensi Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1251/47 e della legge n. 311/58 fino al 70° o 75° anno di età in relazione alla categoria. (Ludovico De Grigiis) LaPrevidenza.it, 06/06/2006 www.laprevidenza.it
Corte Costituzionale, ordinanza 3.5.2006 - 11.5.2006, n° 194

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