Non si possono inviare e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza prima aver ottenuto il consenso del destinatario, anche quando si tratta solo del primo invio. Lo ha ribadito il Garante con il provvedimento del 20 aprile 2006 con il quale ha accolto un ricorso presentato da un persona che aveva ricevuto posta elettronica indesiderata da parte di una società di prodotti informatici che opera in Internet. L'interessato, infastidito dalla e-mail sgradita, si era rivolto alla società per chiedere, tra l'altro, la cancellazione dei propri dati dall'archivio della società e di adottare misure affinché non si ripetessero in futuro altri invii. L'Autorità ha inoltre sottolineato che un indirizzo di posta elettronica per il solo fatto di essere sia reperibile in rete non autorizza comunque un suo uso indiscriminato. LaPrevidenza.it, 11/06/2006
Garante Privacy, provvedimento 20.4.2006
Garante Privacy, provvedimento 20.4.2006
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