di Redazione - Da 10 a 15 anni di carcere, come per l'associazione mafiosa, per il voto di scambio. È la principale novità della riforma della disciplina del voto di scambio politico-mafioso su cui è iniziata la discussione in assemblea alla Camera, dopo l'approvazione del Senato nei mesi scorsi (leggi anche Voto di scambio: fino a 15 anni di carcere) sul testo licenziato con modifiche dalla commissione giustizia.
Il nuovo art. 416-ter del codice penale
La pdl 1302 (sotto allegata) mira a modificare la legge, introdotta nel 1992 da Giovanni Falcone, in due direzioni: da una parte chiarendo e semplificando l'interpretazione; dall'altra inasprendo le pene per chi venisse condannato.
Nello specifico, le modifiche in discussione alla Camera riguardano:
- l'innalzamento della reclusione da 10 a 15 anni di carcere, come per l'associazione mafiosa;
- l'estensione del reato anche nel caso in cui l'accordo venga stipulato a mezzo di intermediari e non direttamente dal soggetto mafioso, nonché nel caso in cui non sia nota la relazione dell'interlocutore con l'organizzazione mafiosa;
- l'ampliamento della punibilità del reato anche nei casi in cui lo scambio non riguardi solo il denaro e ogni altra utilità, ma più in generale la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa;
- l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per chi viene condannato.
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