Il ddl di riforma della legittima difesa ha ricevuto il via libera dalla Camera e ora torna al Senato per il sì definitivo

di Marina Crisafi - Difesa sempre legittima. È questo l'obiettivo del disegno di legge di riforma della legittima difesa approvato oggi alla Camera (con 373 voti a favore, 104 contrari e 2 astenuti) tra applausi e polemiche.

Dal 26 marzo il testo ora torna al Senato, in quanto la Camera ha apportato delle modifiche in ordine alla copertura finanziaria.

Ecco la scheda con le principali novità:

Legittima difesa sempre presunta

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Il testo della riforma modifica il comma 2 dell'art. 52 del codice penale, in base al quale si può utilizzare un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per la difesa della propria o altrui incolumità, o dei beni propri o altrui. Secondo la riforma, la legittima difesa sarà sempre presunta, ovvero sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa.

Inoltre, viene introdotta la presunzione secondo cui è sempre legittima difesa quella di colui il quale, trovandosi legittimamente nel proprio o altrui domicilio, agisca per respingere un'intrusione posta in essere con violenza o minaccia.

Eccesso colposo

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La riforma interviene anche sull'art. 55 del codice penale in materia di eccesso colposo, escludendo la punibilità di chi, trovandosi in condizione di grave turbamento o in condizione di minorata difesa, per la situazione di pericolo, commette il fatto per salvaguardare se stesso o altri.

Pene più severe per reati contro il patrimonio

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Il testo rende inoltre più severe le pene per alcuni reati contro il patrimonio, come il furto in abitazione, il furto con strappo e la rapina.

Esclusa responsabilità civile per legittima difesa

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La legge interviene anche sul fronte civilistico, specificando che nei casi di legittima difesa domiciliare, è esclusa la responsabilità di chi ha commesso il fatto. Per cui, l'autore del fatto assolto non sarà obbligato a risarcire il danno.

Gratuito patrocinio

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Viene, infine, introdotto il patrocinio a spese dello Stato in favore di colui che venga assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa.

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Foto: 123rf.com
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