di Annamaria Villafrate - In sede di conversione del dl n. 4/2019 sul reddito di cittadinanza si discute sulla possibilità di estendere il riscatto agevolato della laurea. A fronte di un esborso fisso di 5240 euro annui, potrebbe essere data la possibilità, anche agli iscritti a gestioni Inps che non hanno versamenti contributivi prima del 1996 e senza il limite dei 45 anni, di riscattare il periodo di studi universitari. Il riscatto della laurea però non è l'unico previsto dal decreto n. 4/2019. Vediamo quali chiarimenti ha fornito la circolare Inps n. 36/2019 (sotto allegata) in materia di pace contributiva:
- Pace contributiva
- Chi può beneficiare del riscatto contributivo
- Durata del riscatto
- Pagamento del riscatto
- Chi e come può presentare la domanda
- Riscatto della laurea
Pace contributiva
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L'art. 20 del decreto legge n. 4 del 28/01/2019 prevede l'istituto del riscatto contributivo, che consente di riscattare i periodi contributivi rimasti scoperti. Il comma 6, in particolare, prevede anche una modalità specifica di calcolo per poter riscattare il periodo di studi universitari per le domande presentate fino al 45° anno di età.
Chi può beneficiare del riscatto contributivo
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Possono presentare domanda di riscatto contributivo gli iscritti:
- all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, comprese le forme sostitutive ed esclusive della stessa;
- alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- alla Gestione separata (art. 2, co. 26, legge n. 335/1995), che non hanno l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non sono titolari di pensione.
Durata del riscatto
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Il periodo scoperto da contribuzione riscattabile è previsto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, purché successivi al 31 dicembre 1995 e compresi tra la data del primo e dell'ultimo contributo accreditato, sia esso obbligatorio, figurativo o da riscatto. I calcoli sono quindi effettuati obbligatoriamente con il metodo contributivo. Possono essere ammessi al riscatto solo i periodi anteriori al 29/01/2019, data di entrata in vigore del decreto legge n. 4.
In questo modo si realizza l'aumento del montante contributivo necessario per raggiungere i requisiti per la pensione.
Pagamento del riscatto
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I contributi possono essere versati alla gestione previdenziale a cui il lavoratore è iscritto in una soluzione unica o in 60 rate mensili, dell'importo di 30 euro ciascuna, senza interessi. Versamento rateale che non è ammesso se i contributi devono essere impiegati per liquidare immediatamente una pensione diretta o indiretta o se i contributi sono necessari per l'accoglimento dell'autorizzazione ai versamenti volontari.
Il riscatto contributivo può essere posto anche a carico dei datori di lavoro, che destinano a tal fine i premi di produzione del lavoratore. In questo caso il costo è deducibile dai redditi di impresa o derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo e non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.
Chi e come può presentare la domanda
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La domanda per il riscatto contributivo (sotto allegata) può essere presentata dal 29/01/2019 fino al 31/12/2021, poiché tale misura è stata introdotta in via sperimentale. Legittimati alla presentazione sono il diretto interessato, il suo superstite, i parenti o affini entro il secondo grado e il datore di lavoro durante lo svolgimento del rapporto lavorativo. In questi ultimi due casi occorre però il consenso del soggetto interessato.
La domanda di riscatto può essere presentata:
1. attraverso i servizi web dedicati, a cui il cittadino può accedere se in possesso del pin dispositivo;
2. tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di Livello 2 o Cns (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito dell'Istituto con le procedure descritte nel dettaglio dalla circolare n. 36/2019:
- "per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati:"Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Riscatto di periodi contributivi";
- "per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici: "Prestazioni e servizi" >"Tutti i servizi" > "Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati".
4. rivolgendosi ai Patronati e altri intermediari dell'Istituto, che mettono a disposizione i loro servizi telematici a prescindere dal possesso o meno del pin.
Riscatto della laurea
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Mentre in Parlamento la Lega propone di eliminare il limite dei 45 anni per riscattare il periodo studi universitari, al momento può riscattare gli anni di studi universitari dal 1996 chi non ha ancora compiuto 45 anni, non percepisce pensione ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria dei dipendenti, autonomi e separata. A essere riscattabili sono però solo gli anni di studio previsti dal corso di laurea. Sono esclusi gli anni "fuori corso".
Si possono riscattare il diploma universitario della durata di due o tre anni, la laurea triennale e quadriennale, il diploma post laurea di specializzazione e il dottorato di ricerca (se sono stati versati i contributi nella gestione sperata).
I chiarimenti dell'Inps
La circolare Inps n. 36/2019 riporta che il comma 6 dell'articolo 20 del dl n. 4/2019 introduce "un diverso sistema di calcolo dell'onere di riscatto del corso di studi di cui all'articolo 2 del dlgs n. 184/1997, nei casi in cui la domanda di riscatto sia presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età e riguardi periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo."
Per quanto riguarda la determinazione dell'onere del riscatto chiarisce che:
- deve essere determinato "sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda ed in base all'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld);
- l'importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi;
- il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda."
Questa norma istituisce un sistema di calcolo dell'onere di riscatto del corso di studi diverso da quello previsto dall'art. 2 del dlgs n. 184/1997 se la domanda di riscatto è presentata fino al compimento del 45°anno di età e riguarda periodi che si collocano all'interno del sistema contributivo. Esso si va quindi ad aggiungere a quelli previsti dall'art. 2 dlgs n. 184/1997:
- dal comma 4 (per periodi soggetti al sistema retributivo);
- dal comma 5 (periodi compresi nel sistema contributivo),
- comma 5-bis per gli inoccupati.
Alternatività del riscatto previsto dal dl n. 4/2019
Il nuovo metodo di calcolo contenuto nel comma 5 quater del dlgs n. 184/1997 non si va comunque a sostituire a quello previsto dal comma 5 dell'art 2 di detto decreto, ma ne rappresenta un'alternativa. Il metodo di riscatto previsto dal decreto 2019 si applica difatti solo alle domande presentate dal momento dell'entrata in vigore del decreto n. 4/2019.
Non è possibile applicare il nuovo metodo di calcolo a riscatti determinati in base alle modalità preesistenti. Modifiche legislative successive non possono costituire giuste cause di recesso dall'istituto. L'unico caso in cui è possibile applicare il nuovo metodo di calcolo alternativo è quello in cui il riscatto non si è ancora perfezionato con l'accettazione dell'onere. Il lavoratore in questo caso può ritirare la domanda e proporne una nuova, accettando i nuovi criteri di calcolo anche se è iniziato il pagamento rateale. In questa ipotesi il ricalcolo riguarderà solo il periodo ancora da riscattare.
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Scarica pdf Circolare Inps n. 36 del 05-03-2019• Foto: 123rf.com