Puo' scattare la multa nei confronti del datore di lavoro che 'trascura' il dipendente caduto in una profonda depressione. La stessa sanzione puo' essere applicata al medico aziendale se non dispone tutti gli accertamenti specialistici nei confronti dell'impiegato affetto da depressione. Lo sancisce la Corte di Cassazione che ha reso defintiva la sanzione dell'ammenda (non se ne precisa le'ntita' nella sentenza 20220) inflitta rispettivamente ad un datore di lavoro e al medico dell'azienda 'Alenia' di Nola, 'rei' di non essersi presi cura, ciascuno per le proprie competenze, dei disturbi di cui soffriva un dipendente affetto da 'disturbo d'adattamento con stato di conflitto nell'ambiente di lavoro'. In particolare, la Terza sezione penale della Cassazione, confermando l'ammenda a Giorgio O., datore di lavoro e a Francesco O., medico dell'azienda, ha sottolineato che il primo, mutando mansioni al dipendente affetto da depressione (lo aveva nominato specialista in ingegneria della manutenzione con tanto di trasferimento), 'non aveva curato di assicurargli un'adeguata formazione professionale', e il secondo perche', 'in qualita' di medico competente non aveva richiesto al datore di lavoro la visita medica specialistica sul lavoratore' depresso. Da annotare che il dipendente, ben conoscendo i suoi problemi, aveva espressamente richiesto dei controlli specialistici dal momento che i suoi disturbi depressivi erano correlati al fatto che si sentiva 'inadeguato rispetto alle mansioni assegnategli'.
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