Dalla prossima mensilità, quasi sei milioni di trattamenti pensionistici saranno soggetti al ricalcolo secondo i criteri previsti dalla Legge di Bilancio 2019. I chiarimenti nella circolare Inps

di Lucia Izzo - Dal prossimo primo aprile scatta il ricalcolo delle pensioni con i nuovi parametri introdotti dalla legge di Bilancio 2019. I nuovi importi, ricalcolati per effetto della perequazione automatica, saranno messi in pagamento dalla prossima mensilità. In particolare, i trattamenti maggiormente interessati saranno quelli complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo.


Ricalcolo pensioni: la circolare Inps sui tagli

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Lo ha comunicato l'INPS nella circolare n. 44/2019 (qui sotto allegata) illustrando i nuovi criteri utilizzati per effettuare il ricalcolo dei trattamenti pensionistici come previsto dall'ultima manovra di bilancio, in particolar per le pensioni oltre i 1.522 euro al mese.


Le posizioni previdenziali interessate dal ricalcolo sono circa 5,6 milioni: se, per circa 2,6 milioni di esse, la variazione media mensile dell'importo lordo risulta di 28 centesimi, in altri casi si arriva a centinaia di euro.

A seguito del ricalcolo, infatti, l'importo lordo complessivo dei trattamenti pensionistici, dovuto da gennaio 2019, risulta essere inferiore a quello già calcolato in base ai previgenti criteri illustrati dalla Circolare INPS n 122/2018.

Per questo, nei prossimi mesi, saranno comunicate le modalità di recupero delle somme relative al primo trimestre del 2019 (gennaio-marzo), versate in più dall'Istituto per non aver ancora applicato la nuova perequazione.

Perequazione pensioni: il nuovo calcolo

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La legge di bilancio 2019, rammenta l'Istituto, ha introdotto un nuovo meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni per il triennio 2019-2021, che ha interessato in particolare i trattamenti pensionistici di importo complessivo lordo superiore a tre volte il trattamento minimo.

L'importo complessivo lordo è la somma di tutte le pensioni di cui un soggetto è titolare, erogate sia dall'INPS che dagli altri Enti presenti nel Casellario centrale, assoggettabili al regime della perequazione cumulata.

L'introduzione del nuovo meccanismo di rivalutazione ha comportato il ricalcolo delle pensioni che, in occasione del consueto rinnovo generalizzato, erano state inizialmente rivalutate secondo i criteri previgenti (cfr. legge n. 388/2000 e Circolare INPS 122/2018).

Preliminarmente, l'Istituto sottolinea che nulla è cambiato relativamente all'indice da utilizzare per la rivalutazione provvisoria, che rimane fissato nella misura pari a + 1,1%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Si confermano, pertanto, i valori riportati al paragrafo 1.2 della circolare n. 122/2018.

Modulo perequativo in vigore per gli anni 2019-2021

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I nuovi criteri di ricalcolo, illustrati nella circolare e riportati in una tabella, prevedono fasce di importo costruite in base al valore del trattamento minimo (TM) mensile dell'anno 2018, pari a 507,42 euro.


Per i trattamenti fino a tre volte il minimo (€ 1.522,26) la rivalutazione è piena (100%), mentre l'indice di perequazione scende al 97% per i trattamenti oltre 3 e fino a 4 volte il trattamento minimo (oltre € 1.522,26 e fino a € 2.029,68). L'ultima delle sette fasce di perequazione con aliquote decrescenti, invece, prevede un indice fissato al 40% per i trattamenti oltre 9 volte il TM, ovvero oltre € 4.569,28.

In sostanza la forbice stabilisce un incremento percentuale dell'1,1% per le pensioni fino a 1.522,26 euro avranno un incremento dell'1,1%, mentre quelle oltre le nove volte il TM recupereranno appena lo 0,44%.

Scarica pdf INPS Circolare n. 44/2019

Foto: 123rf.com
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