Da domani in vigore il decreto legislativo n. 24/2019 che attua la direttiva 2016/1919 UE sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nei procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito del MAE

Dott.ssa Vincenza Esposito - Domani 10 aprile entrerà in vigore il decreto legislativo n.24 emesso il 7 marzo 2019 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo" [1].

Leggi anche Gratuito patrocinio ed esecuzione mandato d'arresto europeo: le novità

Con il decreto in argomento, costituito da soli quattro articoli, la legislazione italiana conforma la disciplina interna inerente la materia del patrocinio a spese dello Stato ai principi riportati nella direttiva europea 2016/1919 [2] il cui termine ultimo di recepimento da parte degli stati membri è fissato al 25 maggio 2019.

Tale direttiva, nel solco dei principi fondanti la tutela dei diritti civili e l'assistenza giudiziaria [3], rappresenta un ulteriore tassello alla "tabella di marcia" relativa all'assistenza legale ed al rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali adottata dal Consiglio con risoluzione del 30 novembre 2009 [4].

Seguendo un approccio graduale, la tabella di marcia, integrata nel programma di Stoccolma [5], invoca l'adozione negli Stati membri di misure riguardanti il diritto alla traduzione e all'interpretazione (misura A), il diritto alle informazioni relative ai diritti e all'accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all'assistenza legale (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D) e garanzie speciali per indagati e imputati vulnerabili (misura E).

Progressivamente sono state adottate cinque misure in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali a norma della tabella di marcia con le direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio:

- 2010/64/UE [6],

- 2012/13/UE [7],

- 2013/48/UE (UE) [8] e 2016/343 [9],

- 2016/800 [10].

La direttiva in argomento ha ad oggetto [11] la seconda parte della misura C della tabella di marcia, relativa all'assistenza legale gratuita e, integrando le direttive 2013/48/UE e (UE) 2016/800, stabilisce le "norme minime" [12] comuni concernenti il diritto al patrocinio a spese dello Stato, definito quale "finanziamento da parte di uno Stato membro dell'assistenza di un difensore che consenta l'esercizio del diritto di avvalersi di un difensore" [13], per:

a) gli indagati e gli imputati in procedimenti penali [14],

b) le persone ricercate oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI [15] («persone ricercate»)[16].

Utile, anche ai fini più generali della materia, quanto previsto nella direttiva con riferimento alla decisione sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato[17], la qualità dei servizi di patrocinio a spese dello Stato e la formazione [18].

Il decreto legislativo in argomento, nel recepire le "norme minime", interviene sulla disciplina del patrocinio a carico dello Stato, contenuta nella parte III del DPR n. 115 del 2002 (TU spese di giustizia) [19] ed in particolare:

1) sull'articolo 75 del citato TU spese di giustizia [20] ove, per estendere l'ambito applicativo della disciplina sul patrocinio statale anche alle ipotesi in cui l'Italia sia parte attiva o passiva delle procedure di esecuzione del mandato di arresto europeo, viene aggiunto all'art. 75 il comma 2-bis [21] che precisa come la disciplina si applichi in favore della persona, indagata o imputata, colpita da mandato d'arresto europeo nelle procedure passive ed attive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n.69 [22],

2) sull'art.91, co.1 lett. a) del citato TU spese di giustizia [23] ove viene espunto, per allinearsi al contenuto della menzionata direttiva europea, il riferimento all'indagato e all'imputato, e, pertanto, l' esclusione dal patrocinio statale è limitata solo ai condannati "con sentenza definitiva" per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto [24],

3) sull'art. 76, comma 4bis del citato TU spese di giustizia [25], estendendosi la presunzione relativa [26] del superamento della soglia reddituale per l'ammissione al patrocinio statale anche ai condannati per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto [27].

Dalla attuazione del decreto in argomento è previsto non derivino maggiori oneri a carico della finanza pubblica ad eccezione delle disposizioni che, all'art.2 del decreto medesimo, determinano l'ampliamento dell'ammissibilità al patrocinio statale anche ad indagati, imputati e condannati con sentenza non definitiva per violazione delle norme in materia di imposte sui redditi e IVA, prevedendosi, per tal caso, un costo stimato di € 2.400.000 annui.

a cura di Vincenza Esposito

Dirigente amministrativo ministero della Giustizia


[1] In G.U.n.72 del 26 marzo 2019

[2] In G.U. dell'Unione Europea del 04 novembre 2016 n.L297/1 DIRETTIVA (UE) 2016/1919 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2016 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo

[3] L'articolo 47, terzo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), l'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («CEDU») e l'articolo 14, paragrafo 3, lettera d), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici («ICCPR») sanciscono il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali alle condizioni stabilite nelle suddette disposizioni. La Carta ha lo stesso valore giuridico dei trattati e gli Stati membri sono firmatari della CEDU e dell'ICCPR

[4] GU C 295 del 4.12.2009

[5] Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini in GU C 115 del 4.5.2010

[6] Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali GU L 280 del 26.10.2010

[7] Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali GU L 142 dell'1.6.2012

[8] Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari in G.U.L. 294/I del 06.11.2013

[9] Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali GU L 65 dell'11.3.2016

[10] Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali GU L 132 del 21.5.2016,

[11] Articolo 1 Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti il diritto al patrocinio a spese dello Stato per: a) gli indagati e gli imputati in procedimenti penali, e b) le persone ricercate oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI («persone ricercate»). 2. La presente direttiva integra le direttive 2013/48/UE e (UE) 2016/800. Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo da limitare i diritti conferiti da tali direttive.

[12] (30) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri dovrebbero poter ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Tale livello di tutela più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie che dette regole minime mirano a facilitare. Il livello di tutela fornita dagli Stati membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta o della CEDU come interpretate dalla Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

[13] Articolo 3 Definizione

Ai fini della presente direttiva, si intende per «patrocinio a spese dello Stato» il finanziamento da parte di uno Stato membro dell'assistenza di un difensore che consenta l'esercizio del diritto di avvalersi di un difensore

[14] Articolo 4 Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali

1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o imputati privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell'assistenza di un difensore godano del diritto al patrocinio a spese dello Stato quando sia necessario nell'interesse della giustizia.

2. Gli Stati membri possono prevedere una valutazione delle risorse e/o del merito al fine di determinare se debba essere concesso il patrocinio a spese dello Stato a norma del paragrafo 1.

3. Qualora uno Stato membro applichi una valutazione delle risorse, tiene conto di tutti i fattori pertinenti e obiettivi quali il reddito, il patrimonio e la situazione familiare dell'interessato, nonché il costo dell'assistenza di un difensore e il livello di vita in tale Stato membro per determinare se, in funzione dei criteri applicabili in tale Stato membro, gli indagati o imputati sono privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell'assistenza di un difensore.

4. Qualora uno Stato membro applichi una valutazione delle risorse, tiene conto della gravità del reato, della complessità del caso e della severità della sanzione in questione, per determinare se la concessione del patrocinio a spese dello Stato sia necessaria nell'interesse della giustizia. In ogni caso, la verifica del merito può considerarsi soddisfatta nelle situazioni seguenti: a) quando l'indagato o l'imputato è condotto dinanzi a un giudice o tribunale competente a decidere in merito alla detenzione, in qualsiasi fase del procedimento che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva; e b) durante la detenzione.

5. Le autorità competenti assicurano che il patrocinio a spese dello Stato sia concesso senza indebito ritardo e, al più tardi, prima che sia svolto l'interrogatorio dell'interessato da parte della polizia, di un'altra autorità di contrasto o di un'autorità giudiziaria, oppure prima che siano svolti gli atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

6. Il patrocinio a spese dello Stato è concesso solamente ai fini del procedimento penale in cui la persona interessata è indagata o imputata per un reato

[15] 2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro
G. U. n. L 190 del 18/07/2002
è stato recepito nell'ordinamento italiano nel 2005 con la legge 22 aprile 2005 n. 69 "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri" in G.U.n. 98 del 29 aprile 2005 in vigore dal successivo 14 maggio.

[16] Articolo 5 Patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo

1. Lo Stato membro di esecuzione assicura che la persona ricercata goda del diritto al patrocinio a spese dello Stato dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva. 2. Lo Stato membro di emissione assicura che la persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che esercita il diritto di nominare un difensore sul territorio di quello Stato membro affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione, in virtù dell'articolo 10, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/48/UE, abbia il diritto al patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro di emissione nell'ambito di tale procedimento nello Stato membro di esecuzione, nella misura in cui il patrocinio a spese dello Stato sia necessario ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

3. Il diritto al patrocinio a spese dello Stato di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere subordinato a una valutazione delle risorse a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, che si applica mutatis mutandis.

[17] Articolo 6 Decisione sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato

1. Le decisioni sulla concessione o meno del patrocinio a spese dello Stato, e sulla nomina dei difensori, sono adottate senza indebito ritardo da un'autorità competente. Gli Stati membri adottano le misure atte ad assicurare che l'autorità competente adotti le proprie decisioni con diligenza, nel rispetto dei diritti della difesa.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate siano informati per iscritto se la loro richiesta di patrocinio a spese dello Stato è respinta integralmente o in parte.

[18] Articolo 7 Qualità dei servizi di patrocinio a spese dello Stato e formazione

1. Gli Stati membri adottano misure necessarie, anche per quanto riguarda il finanziamento, al fine di assicurare che:

a) esista un sistema di patrocinio a spese dello Stato efficace e di qualità adeguata; e

b) i servizi di patrocinio a spese dello Stato siano di qualità adeguata a salvaguardare l'equità del procedimento, nel dovuto rispetto dell'indipendenza della professione forense.

2. Gli Stati membri assicurano che il personale impegnato nel processo decisionale relativo al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ricevano una formazione adeguata.

3. Nel dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense e per il ruolo dei responsabili della formazione di difensori, gli Stati membri adottano misure appropriate per promuovere l'offerta di adeguata formazione ai difensori che forniscono servizi di patrocinio a spese dello Stato. 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate abbiano il diritto, su loro richiesta, di far sostituire il difensore che fornisce loro servizi di patrocinio a spese dello Stato ove le specifiche circostanze lo giustifichino.

[19] D.P.R., 30/05/2002 n° 115 in G.U. 15 giugno 2002, n. 139 (Suppl. Ord. n. 126)

[20] ART. 75 Ambito di applicabilità

1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

[21]Art. 1 Modifica dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. All'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell'arresto eseguito in conformita' del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonche' nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinche' assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.»

[22]LEGGE 22 aprile 2005, n. 69 Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, in Gazzetta Ufficiale N. 98 del 29 Aprile 2005

[23] ART. 91 Esclusione dal patrocinio

1. L'ammissione al patrocinio è esclusa:

a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.

[24] Art. 2 Modifica dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

All'articolo 91, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole «l'indagato, l'imputato o» sono soppresse e, dopo la parola «condannato», sono aggiunte le seguenti: «con sentenza definitiva».

[25] ART. 76 Condizioni per l'ammissione

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

[26] La Corte Costituzionale, con sentenza 14-16 aprile 2010, n. 139 (Gazz. Uff. 21 aprile 2010, n. 16, 1ª Serie Speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria.

[27] Art. 3 Modifica dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 4-bis dopo le parole «stesso articolo» sono inserite le seguenti: «, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: