di Lucia Izzo - L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito interne la Circolare n. 7/E (qui sotto allegata) recante chiarimenti sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018.
Il documento di prassi segue il provvedimento dello scorso 23 gennaio e spiega quali sono le violazioni che possono essere definite, gli effetti premiali e le regole per i contribuenti che intendono avvalersi dell'istituto.
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In particolare, spiega l'Agenzia nel comunicato stampa, la circolare ricorda che ai fini del perfezionamento della procedura è necessario presentare un'apposita dichiarazione e provvedere al versamento delle imposte entro il 31 maggio 2019. Il documento fornisce, inoltre, ulteriori chiarimenti in tema di raddoppio dei termini di decadenza, regimi con esonero dichiarativo e definizione agevolata delle società consolidanti.
- Pace fiscale: in cosa consiste l'agevolazione
- Le violazioni definibili
- Gli adempimenti del contribuente
- Raddoppio dei termini di decadenza
- Segnalazioni escluse, ok per l'esonero dichiarativo
- La definizione delle consolidanti
Pace fiscale: in cosa consiste l'agevolazione
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Possono essere definiti in via agevolata i processi verbali di constatazione, redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 4/1929, consegnati entro il 24 ottobre 2018. Nel dettaglio, la definizione riguarda tutte le violazioni constatate nel verbale in materia di:
- imposte sui redditi e relative addizionali;
- contributi previdenziali e ritenute;
- imposte sostitutive;
- imposta regionale sulle attività produttive;
- imposta sul valore degli immobili all'estero;
- imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero;
- imposta sul valore aggiunto.
Il contribuente che decide di avvalersi dell'istituto si vedrà riconosciuto il totale abbattimento delle sanzioni e degli interessi. Qualora il processo verbale riguardi più periodi d'imposta, potrà essere definito integralmente anche un solo periodo d'imposta, ma tale definizione deve necessariamente riguardare tutte le imposte oggetto di constatazione con riguardo al periodo di imposta scelto.
Il contribuente, dunque, potrà decidere di avvalersi della definizione agevolata per uno solo o per più periodi d'imposta oggetto del processo verbale, ma non potrà scegliere all'interno del singolo periodo d'imposta quali settori impositivi (per i quali sono stati constatati rilievi) definire in via agevolata.
Le violazioni definibili
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Nell'ambito oggettivo della procedura di definizione agevolata rientrano soltanto le violazioni di carattere sostanziale, ovvero le violazioni che hanno inciso sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo e che determinano l'applicazione di sanzioni irrogabili con atto contestuale all'avviso di accertamento relativo al tributo cui le stesse si riferiscono.
Risultano definibili in via agevolata anche le violazioni relative agli obblighi contabili prodromiche a quelle sopra richiamate, ossia quelle funzionali all'evasione del tributo cui le violazioni di carattere sostanziale si riferiscono.
In generale, le violazioni si considerano sostanziali quando riguardano l'esistenza di imponibili o imposte non dichiarati o versati, comprese le ipotesi di deduzioni, detrazioni, esenzioni e agevolazioni non spettanti.
Sono, invece, escluse quelle relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dal comma 1 dell'articolo 1 del D.L. n. 119/2018 (ad esempio, imposta di registro) e di quelle di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile né sul pagamento dei tributi.
Sarà possibile avvalersi della definizione agevolata anche per regolarizzare violazioni constatate nel processo verbale relativamente a periodi di imposta per i quali il contribuente ha omesso la presentazione della dichiarazione, fermo restando che in tal caso, anche ai fini delle eventuali successive attività di controllo relative al medesimo periodo di imposta, la dichiarazione originaria non presentata risulta comunque omessa.
Gli adempimenti del contribuente
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La procedura di regolarizzazione presuppone l'iniziativa spontanea da parte del contribuente, chiamato a presentare la dichiarazione integrativa per i periodi di imposta oggetto di constatazione e ad effettuare il versamento delle imposte dovute, autoliquidate sulla base dei rilievi formulati nel processo verbale a lui consegnato.
La presentazione della dichiarazione
Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione dovrà presentare, entro il 31 maggio 2019, la dichiarazione integrativa per i periodi di imposta oggetto di constatazione, da compilare con le modalità stabilite per il periodo oggetto della definizione.
In particolare, entro la suddetta data, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione relativa allo specifico periodo d'imposta che intende definire ovvero più dichiarazioni, nel caso in cui per lo stesso periodo d'imposta sia prevista la presentazione autonoma di una singola dichiarazione per ciascun tributo.
Il contribuente potrà farsi assistere dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate per avvalersi correttamente della definizione agevolata.
Il versamento delle imposte
Sempre entro il 31 maggio 2019, il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata dovrà versare le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate o al riversamento del credito indebitamente compensato, senza applicazione degli interessi e delle sanzioni.
Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. In caso di pagamento rateale, il versamento della prima rata si dovrà effettuare sempre entro il 31 maggio di quest'anno. Le rate successive alla prima, sul cui importo sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata, andranno pagate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Il versamento delle imposte dovute dovrà essere effettuato con il modello di pagamento F24, da compilare in base alle istruzioni fornite con la risoluzione n. 8/E del 23 gennaio 2019 ed utilizzando gli specifici codici tributo dalla stessa istituiti.
Raddoppio dei termini di decadenza
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La circolare conferma la possibilità di avvalersi della definizione agevolata anche per i periodi di imposta per i quali si applica il raddoppio dei termini di decadenza, per la detenzione di attività finanziarie detenute nei paesi black list o anche per la presenza di una violazione che comporta la denuncia penale.
Tuttavia, qualora siano state rilevate violazioni Irap nel corso di un periodo di imposta "raddoppiato" per il penale, il contribuente potrà procedere alla definizione integrale dello stesso periodo di imposta escludendo queste ultime dalla procedura di regolarizzazione.
Sul punto, la Circolare recepisce l'orientamento della Cassazione che non ritiene applicabile la disposizione sul raddoppio dei termini di decadenza all'Irap in quanto per tale imposta non sono previste sanzioni penali.
Segnalazioni escluse, ok per l'esonero dichiarativo
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Dall'ambito di applicazione della procedura agevolativa restano esclusi i fatti o le circostanze che rientrano nelle cosiddette "segnalazioni" al competente ufficio dell'Agenzia, che saranno oggetto di necessari approfondimenti e di eventuali ulteriori attività istruttorie.
Quindi, non saranno definibili in via agevolata fatti o elementi contenuti nel processo verbale non ancora formalizzati tramite constatazione di specifici rilievi compiuti e puntuali: ad esempio, saranno esclusi dalla regolarizzazione i rilievi inerenti alla disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale previsti dall'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, per i quali è peraltro prevista una specifica disciplina procedimentale che intende garantire il contraddittorio e il diritto di difesa del contribuente.
Invece, si potranno definire in maniera agevolata le violazioni constatate nei confronti di soggetti che rientrano in uno specifico regime agevolativo (ad es., quello speciale per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 398/1991) e che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, ma non dal versamento del tributo.
Per il perfezionamento della definizione sarà sufficiente il versamento dell'imposta dovuta e la consegna, all'ufficio competente, della copia della quietanza.
La definizione delle consolidanti
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Nell'ambito del "consolidato fiscale", spiega la Circolare, la società consolidante potrà avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società consolidata, presentando la relativa dichiarazione nella quale esporre il maggior reddito trasferito dalla società consolidata, soltanto se la dichiarazione per definire il processo verbale è stata presentata anche da quest'ultima, prescindendo dal perfezionamento della procedura agevolativa.
La circolare fornisce, inoltre, indicazioni in merito alla possibilità di avvalersi della definizione agevolata nel caso in cui il contribuente intenda definire i rilievi riferiti ad un periodo di imposta chiuso in perdita; viene chiarito, altresì, come comportarsi se, a seguito della dichiarazione presentata per accedere alla definizione agevolata, dovesse emergere un minor credito annuale rispetto a quello originariamente dichiarato.
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