- La proposta di legge a tutela dei conigli
- Al coniglio lo status di animale d'affezione
- Vietato macellare conigli e sfruttarne le pelli
- Carcere e pene pecuniarie salate per chi trasgredisce
- Nasce l'anagrafe dei conigli
La proposta di legge a tutela dei conigli
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La deputata il 23 marzo 2018 ha presentato una delle sue tante proposte legislative a tutela degli animali. Il ddl n. 30 (sotto allegato) in particolare si occupa dei conigli a cui, in considerazione della sua presenza nelle case degli italiani, occorre riconoscere lo status di animale da affezione.
La proposta, assegnata il 18 luglio 2018 alla XIII Commissione Agricoltura in sede referente, si compone di 5 articoli, tutti finalizzati a proteggere di più questo delizioso animaletto.
Vediamo cosa prevede nel dettaglio:
Al coniglio lo status di animale d'affezione
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L'art. 1 della proposta di legge n. 30 vuole riconoscere legalmente al coniglio e alle sue varietà lo status giuridico di animale d'affezione, per estendere anche a loro tutte le tutele previste dalla legge per gli altri animali domestici.
Vietato macellare conigli e sfruttarne le pelli
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Il comma 1 dell'art. 2 vieta la macellazione, la vendita e il consumo della carne dei conigli, sia domestici che selvatici e la loro importazione ed esportazione per queste finalità. Il comma 2 invece, attraverso la modifica del comma 1 art. 2 della legge n. 189/2004, prevede l'estensione, anche per quanto riguarda i conigli, del divieto di utilizzarli "per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale."
Carcere e pene pecuniarie salate per chi trasgredisce
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- Pene pecuniarie da 1000 a 5000 euro e reclusione da 4 mesi a due anni per chi "alleva, esporta, importa, sfrutta economicamente o detiene, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo conigli" per la macellazione o per commercializzarne le carni.
- Attraverso l'aggiunta del comma 2 ter all'art. 2 della legge n. 189/2004 è previsto l'arresto da 3 mesi a un anno e l'ammenda da 5000 a 100.000 euro per chi "produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale a qualunque titolo prodotti derivati dalla pelle o dalla pelliccia di coniglio."
- Estesa ai conigli anche la previsione contenuta nel comma 3 dell'art .2 della legge n. 189/2004, la quale prevede che "alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale";
- così come l'estensione della regola sancita dal comma 3 bis il quale dispone che "la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa."
Nasce l'anagrafe dei conigli
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Stesse regole previste per gli animali da affezione anche ai conigli attraverso modifiche della legge n. 281/1991, al cui art. 5, dopo i commi 2 e 3, dovranno essere aggiunte le seguenti regole:
- multa di 75 euro per chi non iscrive il proprio coniglio all'anagrafe;
- sanzione invece di 50 euro per chi non gli fa applicare il microchip.
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Scarica pdf Proposta di legge n. 30-2018• Foto: 123rf.com