Dott. Carlo Casini - In data 30 dicembre 2018 è stata approvata la Legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018). La Legge che per ragioni di opportunità si presenta mono articolata ma con parecchie centinaia di commi, (a causa dell'infelice e molto discutibile tecnica legislativa ricorrente nelle leggi di stabilità, volta ad eludere il rischio di un esercizio provvisorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, co. 6 Costituzione) si interessa di organizzazione dello sport e giurisdizione sportiva dal comma 622 fino al 651.
Legge di bilancio 2019: le novità in tema di organizzazione dello sport
L'art. 1 co. 633, si è occupato dell'organizzazione dello sport, modificando il nome e le funzioni della società CONI servizi S.p.A., istituita a sua volta con L. n. 178, 8 agosto 2002.
Il CONI
La società CONI servizi era stata istituita quale soggetto di cui il Comitato Olimpico poteva avvalersi per l'espletamento dei propri compiti (v. D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242).
In riforma della suddetta legge istitutiva la finanziaria ha introdotto significative modifiche: ha previsto la stipula di un contratto di servizio tra CONI e la società di servizi (art. 1 co. 633, lett. a) chiarendo che, l'organo di Governo preposto al controllo del CONI non è più il Ministero dei Beni Culturali bensì "l'autorità di Governo competente in materia di sport" (art. 1 co. 633, lett. b).
Inoltre, l'Esecutivo ha inteso modificare sia le modalità di gestione, sia la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della neonata "Sport e Salute S.p.A.".
In tal modo si è previsto un sistema di organi di vertice che sarà espressione delle scelte dell'autorità di Governo in materia di sport e un organo revisore (collegio sindacale) scelto dal MEF.
In sostanza si determina un cambiamento con una nuova modalità di finanziamento dello sport, riconducibile direttamente al Governo, mentre al CONI restano assegnati "pochi" fondi volti a organizzare eventi sportivi di natura internazionale, su tutti le Olimpiadi.
La clausola di salvaguardia di tal sistema è il co. 633, 4-quater; è infatti prevista la revoca delle risorse assegnate al verificarsi di <>.
Si può infine trascurare la parte disciplinata dai commi 634 e ss. della finanziaria dedicata al gioco dei pronostici sportivi e alle ripartizioni degli incassi.
Con quanto sopra esposto può concludersi la trattazione relativa alle principali novità introdotte dalla L. 145/2018, in tema di organizzazione dello sport.
Legge di bilancio 2019: le novità in tema di "giurisdizione sportiva"
L'analisi non può prescindere dal dato normativo contenuto nell'art. 1, co. 647, L. 145/2018; che aggiunge periodi all'art. 3,co.1 decreto legge del 19 agosto 2003, n.220 convertito in Legge n. 280 del 17 ottobre 2003 ovvero: "alla società "Sport e Salute", che delinea anche un quadro di gestione che non vede più, di fatto, il CONI come protagonista, ma bensì come mero spettatore (fatte salve poche risorse comunque da destinare alle Olimpiadi) data l'inversione di ruolo con il Governo, nuovo gestore di tali risorse suddette.
La tematica che sicuramente fa più discutere è quella riguardante il tema della organizzazione dello sport.
Su tal argomento non si può prescindere dal prendere in considerazione l'intervento del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, avvenuto in data 15.2.2019, nel corso del convegno del Master "Diritto e Sport" presso l'Università "La Sapienza" di Roma, nella Sala Lauree.
In tale suddetta occasione, il Presidente del CONI ha sottolineato quanto l'intervento legislativo operato dal Governo sia opinabile e potrebbe dirsi in sostanza sbagliato, vista la dirompenza sulla gestione delle risorse dello sport italiano alla luce della oculata gestione operata sino ad oggi dal CONI (sotto il piano contabile, amministrativo e di funzionamento).
Tanto è vero che il CONI non ha mai attirato le attenzioni della Corte dei Conti o di qualsiasi altro giudice ordinario, a testimonianza del profilo di immacolata gestione sopra evidenziato e confermato dallo stesso Presidente Malagò.
Le maggiori perplessità del Presidente hanno riguardato la modalità di nomina dei vertici della neo istituita "Sport e Salute S.p.A." e sulle ricadute che può avere il decentramento delle risorse e la relativa gestione, sul mondo dello sport italiano.
Tali perplessità sono state invero condivise anche da numerosi esponenti della dottrina, a conferma che, fatte salve le certe buone intenzioni di riforma del Governo, la legge è stata ampiamente criticata. [1]
Non sembra un eccessivo azzardo prevedere in futuro che taluni profili, saranno portati dagli operatori del diritto all'attenzione e al vaglio del Giudice delle Leggi, con gli scenari conseguenti che si profilano.
Concretamente, lo scrivente non può che aderire a quanto sostenuto nell'articolo del Prof. Avv. Piero Sandulli dal titolo "Lo sport merita una riforma organica". [2]
A parere di chi scrive meritano massima condivisione e diffusione le conclusioni dell'Autore a riguardo della L. 145/2018, che descrive come una riforma parziale che perde nuovamente l'occasione di consacrare la dignità dello sport, soprattutto sotto il profilo educativo-sociale e quindi costituzionale, troppo trascurato.
In sostanza, si invoca una riforma non più destinata meramente a porre rimedio a situazioni emergenziali come accaduto in passato e in tempi recenti, bensì una riforma più ponderata tanto da essere definibile come "organica", che sia in grado di assicurare piena dignità costituzionale al mondo dello sport, purtroppo, non ancora garantita dall'assetto vigente.
Per citare l'Autore, la riforma della società di servizi del CONI, collocata in un contesto di norme spurio (quale quello della finanziaria), non lascia ben sperare.
[1] si veda al riguardo le opinioni dei giuristi M. Sanino e E. Lubrano
[2] Pubblicato lo scorso 31 dicembre 2018, nella Rivista di diritto e economia dello sport, ISSN 1825-6678, Vol. XIV. Fasc. 3, 2018.
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