La legge di bilancio 2019 ha inciso in modo diretto sul contenuto del danno differenziale in caso di infortuni e malattie dovuti all'attività lavorativa. Ma le modifiche operano dal 1° gennaio 2019

di Lucia Izzo - La legge n. 145/2018 ha introdotto modifiche agli artt. 10 e 11 del d.P.R. 1124/65 che hanno inciso in modo diretto sul contenuto del danno differenziale dovuto in caso di infortuni e malattie a causa dell'attività lavorativa, con ripercussioni sull'integralità del risarcimento del danno alla persona.


In sostanza, il ristoro alle vittime dei sinistri ne esce ridotto nel momento in cui è stata resa indifferente la natura (biologica o patrimoniale) delle voci del risarcimento del danno civilistico e dell'indennità INAIL tra le quali operare la detrazione ai fini del calcolo differenziale.


Tali modifiche potranno trovare applicazione soltanto in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate dopo il primo gennaio 2019, data di entrata in vigore della citata legge. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza 11114/2019 (qui sotto allegata).


A ricorrere in Cassazione era stato il datore di lavoro nei confronti del quale l'INAIL aveva proposto domanda di regresso, relativamente alle prestazioni erogate al dipendente a seguito dell'infortunio sul lavoro subito dallo stesso, per un importo a titolo di danno biologico, patrimoniale e indennità temporanea.


Il ricorrente, tra l'altro, contesta il criterio di determinazione del danno civilistico che, ex artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 1124/1965, costituisce un limite all'azione di regresso dell'INAIL. Alla fattispecie, spiega la Cassazione, non può però applicarsi la disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2019.

Danno differenziale: le novità della legge di bilancio 2019

L'art. 1, comma 1126, della L. n. 145/2018, spiega la Corte, ha introdotto significative modifiche, in particolare incidendo sui criteri di calcolo del danno cd. differenziale e modificando le voci da prendere in esame per determinare il quantum che, secondo il disposto dell'art. 10, comma 6, "ascende a somma maggiore dell'indennità liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto".

Correlativamente, è stato modificato il quantum di ciò che l'INAIL può pretendere in via di regresso nei confronti del responsabile civile: sostanzialmente, la manovra del 2019 ha imposto, ai fini del calcolo del danno differenziale, l'adozione di un criterio di scomputo "per sommatoria " o "integrale", anziché "per poste", con conseguente diritto di regresso dell'Istituto per "le somme a qualsiasi titolo pagate".

La legge n. 145 ha reso indifferente la natura (biologica o patrimoniale) delle voci del risarcimento del danno civilistico e dell'indennità INAIL tra cui operare la detrazione ai fini del calcolo del danno differenziale, così ridefinendo il danno differenziale come il risultato ottenuto sottraendo dal risarcimento "complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo", la "indennità che, a qualsiasi titolo ed indistintamente è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto".

L'obbligo risarcitorio del datore di lavoro, ove non operi l'esonero, comprende ora unicamente la parte che eccede tutte le indennità liquidate dall'INAIL all'infortunato, ai sensi dell'art. 66 del T.U. e dell'art. 13, d.lgs. n. 38 del 2000.

La manovra, nel mutare i criteri di calcolo del danno differenziale rendendo indistinte le singole poste (di danno biologico e patrimoniale) oggetto specularmente di risarcimento civilistico e di tutela indennitaria INAIL, ha direttamente inciso sul contenuto di danno differenziale, cioè sulle componenti dello stesso, con inevitabili ripercussioni sulla integralità del risarcimento del danno alla persona, principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass., S.U., n. 26972 del 2008).

Irretroattività delle modifiche

L'applicazione delle modifiche ai giudici in corso, spiega la Cassazione, determinerebbe il disconoscimento di effetti, riconducibili agli infortuni verificatisi e alle malattie denunciate prima dell'entrata in vigore della legge n. 145, già prodotti dai suddetti fatti generatori e si porrebbe, quindi, in violazione del divieto di retroattività di cui all'art. 11 delle preleggi.

Pertanto, si ritiene che le modifiche degli artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 1124/1965, introdotte dall'art. 1, comma 1126, della L. n. 145/2018, non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell'1 gennaio 2019, e, dunque, tale nuovo testo non potrà trovare applicazione nel presente procedimento che ha ad oggetto un infortunio sul lavoro avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge n. 145.

Nel caso in esame, conclude la Corte, non vi è dubbio che il sinistro sia addebitabile al datore, in quanto l'operaio è caduto perché non protetto dal trabattello, necessario, ma non ancora posizionato. La Cassazione ritiene che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede.

La Corte di merito ha correttamente ravvisato un inadempimento del dato di lavoro all'obbligo di protezione e prevenzioni dei rischi, inadempimento consistente nell'omesso apprestamento di opere provvisionali realmetne adeguate e idonee,

Scarica pdf Cass., sezione lavoro, ord. 11114/2019

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