La ratio della norma che impone all'intermediario di informarsi sulla situazione finanziaria del cliente, sui suoi obiettivi di investimento e sulla sua propensione al rischio è quella di consentire allo stesso intermediario di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento. Da ciò consegue che l'acquisizione delle informazioni in un momento successivo all'esecuzione dell'ordine di acquisto diventa del tutto inutile ed irrilevante ad escludere l'eventuale inadempimento dell'intermediario. Il dovere dell'intermediario di informare l'investitore sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione finanziaria e quindi sullo specifico strumento oggetto di investimento, ha lo scopo di garantire quella conoscenza concreta ed effettiva del titolo negoziato che l'intermediario deve assicurare in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumere consapevolmente i rischi dello specifico investimento. Detta informazione deve quindi essere assicurata anche nell'ipotesi in cui il cliente non sia nuovo ai mercati finanziari.
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