di Annamaria Villafrate - Il decreto crescita prevede un nuovo condono per le multe e le tasse degli enti locali non ancora riscosse dopo l'ingiunzione fiscale. Per tutti coloro che aderiranno a questa rottamazione gli enti potranno stabilire l'esenzione dal pagamento delle sanzioni, così come il numero delle rate in cui sarà possibile suddividere il debito, con il termine ultimo del 30 settembre 2021 per saldarlo. Gli enti locali interessati sono regioni, province, città metropolitane e comuni per quanto riguarda gli atti notificati ai contribuenti dal 2000 al 2017 dagli stessi enti o dai soggetti a cui hanno conferito la concessione per la riscossione. Una scelta che sicuramente farà discutere e animerà i vari schieramenti politici protagonisti delle elezioni del 26 maggio che coinvolgeranno 3900 municipi su un totale di 8000.
Condono enti locali 2019: i tributi ammessi
Sono ammessi al pagamento agevolato, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi i pagamenti relativi a provvedimenti di ingiunzione o ruoli notificati dal 2000 al 2017 per la riscossione di Imu, Irap, Tasi, tassa sui rifiuti, Cosap e Tosap e multe auto.
In questo modo i contribuenti potranno beneficiare del pagamento agevolato previsto in relazione alle ingiunzioni che gli sono state notificate dagli enti competenti e prevista fino a oggi solo per i tributi statali.
Condono enti locali 2019: la procedura
Il decreto, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, dispone che regioni, province, città metropolitane e comuni hanno a disposizione 60 giorni dall'entrata in vigore del d.l. crescita, per deliberare e stabilire le regole della rottamazione.
Si deve quindi attendere la fine del mese di giugno per sapere tempi, modalità e numero delle rate previste dai singoli enti locali per i tributi di relativa spettanza.
Assunta la deliberazione gli enti saranno obbligati a pubblicare entro 30 giorni sul sito istituzionale tutte le informazioni necessarie ai contribuenti:
- numero delle rate e singole scadenze, nel rispetto del termine ultimo del 30 settembre 2021;
- le modalità in cui il contribuente dovrà manifestare l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini entro cui il contribuente con la presentazione della relativa istanza si impegna a rinunciare alle azioni giudiziarie per contestare il pagamento ed indicare il numero delle rate in cui suddividere il debito;
- e infine i termini entro i quali gli enti o i concessionari abilitati dovranno comunicare al contribuente l'entità della somma da pagare, le rate in cui è suddivisa e le singole scadenze.
Chi non dovesse provvedere nei termini al pagamento di una o dell'unica rata prevista decadrà dalla definizione agevolata. In questo modo riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza a favore del creditore che potrà così intraprendere le azioni di recupero e quanto versato fino a quel momento sarà considerato come acconto sul maggior dovuto.
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