Sono in vigore le nuove regole riguardanti la sicurezza antincendio nei condomini. Vediamo cosa cambia

di Lucia Izzo - Sono in vigore dal 6 maggio, le "Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" recate dal decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 (sotto allegato).


La nuova disciplina

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Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019, è stato adottato tenendo conto, tra l'altro, dell'evoluzione dei criteri e della normativa di prevenzione incendi avvenuta nell'ultimo trentennio, con particolare riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza, sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza, e ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili.


Si è ritenuto necessario integrare la vigente normativa per gli edifici di civile abitazione di grande altezza, con idonee misure di esercizio commisurate al livello di rischio incendio ragionevolmente credibile e con l'indicazione degli obiettivi che devono essere valutati ai fini della sicurezza in caso di incendio dalle facciate degli edifici.


Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate

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Il provvedimento chiarisce che, per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al d.P.R. n. 151/2011, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:


a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all'interno della costruzione e inizialmente non interessati dall'incendio;

b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell'edificio);


c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.


Per il raggiungimento di tali obiettivi, nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, il decreto chiarisce che potrà costituire un utile riferimento progettuale la guida tecnica "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili" allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell'Interno.

Sicurezza antincendi: a chi si applicano le modifiche?

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Le disposizioni predette, spiega il decreto, si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.


Le disposizioni non si applicano, invece, per gli edifici di civile abitazione per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ex art. 3 del d.P.R. n. 151, ovvero che siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.

Gestione sicurezza antincendio: le norme tecniche

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Il decreto provvede anche ad approvare l'allegato 1 (qui sotto allegato) che modifica le norme tecniche contenute nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, con sostituzione del punto "9. Deroghe" e con l'introduzione del punto "9-bis. Gestione della sicurezza antincendio".

Le disposizioni contenute nell'allegato si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. In particolare, questi ultimi saranno tenuti ad adeguarsi alle disposizioni dell'allegato entro i seguenti termini:

- due anni dalla data di entrata in vigore del decreto (maggio 2021), per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;

- un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (maggio 2020) per le restanti disposizioni.

Aggiornati i livelli di prestazione antincendio

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Il provvedimento provvede all'aggiornamento dei Livelli di Prestazione Antincendio (L.P.) attribuiti in relazione all'altezza antincendio dell'edificio ovvero l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso:

- L.P.0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 a 24 metri;

- L.P.1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 a 54 metri;

- L.P.2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 fino a 80 metri;

- L.P.3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.

Per ognuna delle quattro categorie, l'allegato dettaglia con precisione quali sono i compiti e le funzioni del Responsabile dell'attività e degli occupanti; solo per la categoria L.P.0 vengono indicate anche le misure da attuare in caso di incendio, mentre per le altre tre categorie sono specificate le misure antincendio preventive e la pianificazione dell'emergenza.

Responsabile dell'attività, GSA e misure antincendio preventive

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Per tutte le quattro categorie, il Decreto indica dettagliatamente i compiti e le funzioni del responsabile dell'attività antincendio e degli occupanti; solo per la categoria L.P.0 sono indicate anche le misure da attuare in caso di incendio, mentre per le altre tre categorie sono specificate le misure antincendio preventive e la pianificazione dell'emergenza.


Per le categorie L.P.1 e L.P.3 viene fatta menzione anche di:

- GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio): insieme delle misure di tipo organizzativo - gestionale finalizzate all'esercizio dell'attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso l'adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell'emergenza;

- Misure antincendio preventive: misure tecnico - gestionali, integrative di quelle già previste nelle norme di sicurezza allegate al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che completano la strategia antincendio da adottare per l'attività, al fine di diminuire il rischio incendio;

Infine, nella categoria L.P.3 si introduce anche il concetto di Centro Gestionale per l'Emergenza e di EVAC: il primo è un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere realizzato in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, ...), mentre l'EVAC è il Sistema di Allarme Vocale per scopi di Emergenza.

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Scarica pdf Allegato 1 D.M. 25 gennaio 2019

Foto: 123rf.com
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