La creazione, la diffusione e le ultime modifiche all' istituto della "Recompra" ed i case studies più celebri

Dott. Lucio Mazzei e Avv. Francesco Cirigliano - Divenuto popolare presso il grande pubblico con il caso Morata tra Real Madrid Club de Fútbol (di seguito Real Madrid) e Juventus Football Club (di seguito Juventus), il diritto di recompra è stato istituzionalizzato dal 1° giugno 2018, all'interno del nostro ordinamento calcistico, con il Comunicato Ufficiale n. 58 FIGC che ha modificato l'art. 102 NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) . Si tratta, tecnicamente, di un diritto di opzione , che comprende la facoltà, discrezionale oppure obbligatoria da parte della società cedente, di riacquistare un giocatore venduto a una seconda squadra, a una cifra stabilita in sede di prima cessione, al verificarsi di determinate condizioni.

Il diritto di recompra

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Tale diritto, sostanziatosi nella più propriamente detta "clausola di recompra", è stato ideato e si è diffuso nella realtà spagnola con l'obiettivo di valorizzare i calciatori del vivaio ed è stato inserito nei relativi contratti di trasferimento. Tale novità è stata immediatamente utilizzata anche nei contratti di cessione in Italia, pur non essendo ancora regolamentata da alcuna disposizione normativa federale.

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La modifica all'art. 102 Noif

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Oggi il diritto di recompra è previsto dal comma 4 dell'art. 102 NOIF che regolamenta "Le cessioni di contratto"; si tratta di una possibile opzione esercitabile a condizione che:

"a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione, nonché il corrispettivo o i corrispettivi, anche legati al verificarsi di particolari condizioni, convenuti per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di due stagioni sportive conteggiate a partire dalla stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive".

Occorre evidenziare che il diritto di opzione può essere esercitato con effetto a partire dalla prima o dalla seconda stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva.

La società cessionaria, inoltre, può avere la facoltà di cedere temporaneamente o definitivamente, il contratto a una terza società, stante ovviamente il consenso del calciatore e della società titolare del diritto di opzione.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui detta cessione fosse a titolo definitivo, il diritto di recompra a favore del club originariamente cedente decade.

Ulteriore disposizione federale è quella che prevede la facoltà di apporre clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste nel contratto.

Vantaggi tecnici ed economici della clausola di recompra

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L'introduzione della recompra ricalca in parte il vecchio istituto italiano del diritto di partecipazione, conosciuto ai più come "comproprietà", che permetteva, fino alla sua abolizione nella stagione sportiva 2013/2014, a due società diverse di possedere metà ciascuna del cartellino del calciatore.

In termini legali si trattava di "condividere gli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto" tra società cedente e cessionaria. Il successo dell'utilizzo di tale clausola ha un duplice scopo: la realizzazione di un vantaggio tecnico ed insieme economico.

Dal punto di vista tecnico, un giovane e promettente calciatore, seppure non ancora pronto per la prima squadra, può andare a giocare altrove per acquisire esperienza e mettersi in luce. Nel contempo, dal punto di vista economico, il club titolare del cartellino riesce ad incassare immediatamente una somma cospicua riservandosi il diritto di riacquisto del calciatore a una cifra maggiore, però già prestabilita, e quindi non eccessivamente sproporzionata qualora il giocatore si consacri nell'altro club.

Appare chiaro come l'applicazione della clausola di recompra possa permettere a un club il trasferimento di un giovane, proveniente dal vivaio, al fine di valorizzarlo nel corso delle stagioni sportive disputate nelle squadre minori, facendone crescere il valore economico e, al tempo stesso, investire quanto incassato dalla sua cessione in profili più affermati, non chiudendo la porta ad un eventuale ritorno.

Un esempio della convenienza di tale istituto lo si può riscontrare nell'ultima sessione di mercato dell'Internazionale F.C., quando la società nerazzurra ha ottenuto quaranta milioni di plusvalenze mediante la cessione con recompra dei calciatori più promettenti della squadra Primavera, tra i quali Puscas, Valietti e Odgaard. In tal modo, la predetta Società è riuscita a rispettare contemporaneamente le limitazioni imposte del fair-play finanziario UEFA e a evitare la cessione forzata dei giocatori di maggior valore della prima squadra.

Il caso più celebre: Alvaro Morata

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Come già anticipato, il primo caso importante in cui si è fatto ricorso alla clausola del diritto di opzione è stato quello relativo al calciatore della nazionale spagnola Alvaro Morata: nell'estate 2014, allorquando, la Juventus acquistò l'attaccante per l'importo di 20.000.000,00 Euro, da corrispondere in quattro rate, l'ultima delle quali con scadenza il 15 giugno 2017.

Il club madrileno era obbligato a inviare una notifica scritta alla società torinese tra il 1° e il 30 giugno 2016 o tra il 1° e il 30 giugno 2017 per comunicare la volontà di riacquistare Morata, con passaggio da completarsi tra il 1° e il 15 luglio dello stesso anno.

Se nella stagione precedente il calciatore avesse collezionato meno del 25% di presenze stagionali (gare valide se giocati almeno 45', esclusi da conteggio gare stagionali quelle in cui era ufficialmente infortunato), il prezzo della recompra sarebbe stato di 20.000.000,00 Euro; se avesse collezionato tra il 25% e il 50% di presenze, l'importo della recompra sarebbe stato di 25.000.000,00 Euro; infine (ipotesi che poi si è verificata), se il calciatore avesse preso parte a più del 50% dei match ufficiali, la cifra da versare sarebbe stata di 30.000.000,00 Euro.

Data la scadenza della recompra fissata al 16 luglio 2017, se la Juventus avesse ceduto il calciatore prima della stessa a un altro club, avrebbe dovuto pagare un risarcimento di 80.000.000,00 Euro, così come oltre questa data avrebbe conservato fino alla fine del rapporto contrattuale con la Juventus un diritto di prelazione sul giocatore, ovvero avrebbe dovuto essere informata di qualsiasi offerta ricevuta da terzi e avrebbe avuto settantadue ore per eventualmente pareggiarla.

Modifiche regolamento FIGC Recompra

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In Italia il famoso "diritto di recompra", introdotto nel 2018 imitando il modello della Liga, è stato già oggetto di cambiamenti nel 2019. Il Consiglio Federale della FIGC infatti ha recentemente approvato modifiche decisive al Regolamento.

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, infatti, da tempo aveva intenzione di apportare modifiche al diritto di recompra, strumento utilizzato a volte per generare plusvalenze eccessive. Uno dei club della Serie A che ha fatto certamente maggior ricorso alla clausola di riacquisto è la Juventus: celebri i casi di Emil Audero (riscattato per 20 milioni dalla Sampdoria) e Alberto Cerri (riscattato dal Cagliari per 9 milioni), per i quali non è stata esercitata l'opzione di recompra e che hanno generato 28,3 milioni di plusvalenze alla Vecchia Signora cosí come il caso di Rolando Mandragora, che l'Udinese ha pagato 20 milioni e che la Juve può riprendersi versandone 26 entro il 2020 generando una plusvalenza da 14,7 milioni per la società piemontese.

La modifica più importante consiste nel fatto che la clausola di riacquisto di un giocatore venduto «non avrà più effetti sotto il profilo fiscale se non quando vengono effettivamente maturati».Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze-minusvalenze, quindi, avranno decorrenza nel momento in cui l'opzione verrà esercitata oppure ne sarà annunciata la rinuncia. Ciò solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva.

La norma cambierà nei suoi aspetti contabili, ossia nelle modalità e tempistiche di contabilizzazione dei prezzi pagati per l'eventuale opzione per trasformare il prestito in acquisto definitivo e per la successiva recompra. Fino in assenza di indicazioni precise, le società hanno potuto scegliere l'annata (o le annate bilancistiche) in cui riportare queste somme, a debito o a credito, creando plusvalenze (o minusvalenze) dove servivano ma ora le società non potranno più scegliere in quale annata inserirle in funzione dell'utile o della perdita con i quali vogliono chiudere il bilancio dell'annata e quindi del gioco delle plusvalenze.

Conclusioni

Dunque, l'istituto del diritto di recompra nato in Spagna, reso celebre dai casi Morata, Rulli e Deulofeu , si è subito affermato in Italia, che è stato il secondo Paese a regolamentarlo con proprie norme federali. È lecito pensare che, essendo evidenti i vantaggi di tale clausola, nel prossimo futuro vi sarà una diffusione e una conseguente regolamentazione anche negli altri Paesi dove il calcio rappresenta lo sport più importante.

In Inghilterra, ad esempio, tale istituto aveva fatto fatica a imporsi però negli ultimi anni top club come Chelsea, Manchester United e Manchester City hanno iniziato a utilizzarlo, rendendosi conto dell'utilità di tale clausola.

Il club londinese, infatti, ha venduto due dei migliori prospetti della propria Academy, come Nathan Ake e Bernard Traorè, rispettivamente al Bournemouth per la somma di £ 20 milioni e al Lione per la somma di £ 8,8 milioni, riservandosi però il diritto di recompra delle prestazioni dei predetti calciatori, rispettivamente per l'importo di £ 40 milioni per il primo, difensore olandese, e per una cifra che non è stata resa nota per il secondo, esterno francese. I Blues , infatti, memori degli errori del passato in cui hanno lasciato andare a poco prezzo calciatori sbocciati altrove come Momo Salah, Juan Cuadrado o Kevin De Bruyne, hanno deciso di utilizzare tale clausola per evitare di vedere propri ex giocatori, magari non ancora pronti quando militavano nello stesso club, "esplodere", per utilizzare un termine calcistico, e con costi del cartellino triplicati.

Il Manchester United, inoltre, seguendo la scia del Chelsea, ha deciso di inserire la clausola di recompra, in Inghilterra chiamata "buy-back clause", nella cessione di Memphis Depay al Lione per £ 26 milioni nel gennaio 2017 e, viste le ottime prestazioni dell'esterno olandese, è molto probabile che nella prossima campagna acquisti i Red Devils eserciteranno il loro diritto di opzione di riacquisto delle prestazioni del calciatore. Lo stesso club si è poi tutelato inserendo la "recompra" nei contratti di cessione dell'attaccante belga Adnan Januzaj al Real Sociedad per una cifra di £ 9,8 milioni e del centrocampista tedesco Sean Gross al QPR per £ 700.000.

La scorsa Estate l'Everton ha acquistato il difensore Jerry Mina dal Barcelona, club noto per includere le clausole di recompra nella maggior parte dei contratti di cessione dei suoi giovani promettenti e per attivarle molto spesso, come avvenuto per Luis Garcia, Gerard Deulofeu and Denis Suarez. Il club blaugrana anche in questo caso ha venduto il calciatore colombiano per una cifra di £ 27 milioni, imponendo però una clausola di recompra di £ 54 milioni.

L'altra squadra di Manchester, invece, il City, ha imposto che nei contratti di cessione del centrocampista Jadson Sancho al Borussia Dortmund e dell'attaccante nigeriano Kelechi Iheanacho al Leicester City fossero inserite delle "buy-back clauses", rispettivamente di £ 100 milioni e di £ 50 milioni. Anche in tal caso, viste soprattutto le prestazioni del calciatore inglese, consacratosi come miglior '2000 del mondo, appare molto improbabile che i Citizens non esercitino il loro diritto di riacquisto per una che sarà tra le future stelle calcistiche del pianeta.


Lucio Mazzei e' un praticante Avvocato e socio AIAS dal 2017. Laureato presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano con tesi in Diritto Sportivo su "il contratto di prestazione sportiva professionistica". Ha partecipato al Corso di Perfezionamento in Diritto e Giustizia Sportiva dell'Università degli Studi di Milano nel 2017, ha frequentato il Master LLM in International Sports Law presso l'ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía) di Madrid ed ha lavorato presso la Procura Federale FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio).

Attualmente lavora presso lo Studio Legale Gonzalez Mullin & Kasprzyk Asociados a Montevideo, Uruguay.


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