di Gabriella Lax - Potrebbero aumentare le competenze di avvocati e commercialisti. E' quanto sancisce un emendamento presentato alla legge di conversione del decreto crescita alla Camera con la previsione della reintroduzione della possibilità in sede di scrittura privata di affitto d'azienda, per avvocati e commercialisti di autenticare la sottoscrizione e provvedere al deposito dell'atto.
Avvocati e commercialisti avranno più competenze
Una misura che, però, nel momento in cui è stata presentata ha incassato una solenne bocciatura da parte dei notai (al momento gli unici a ricoprire questo ruolo), a cui ha fatto seguito il parere contrario dell'ufficio legislativo del ministero della Giustizia
e dall'Antimafia. Ma la Lega, dopo la bocciatura ci riprova, con un emendamento a prima firma di Alberto Gusmeroli nella conversione del decreto crescita a Montecitorio. L'emendamento al Dl Crescita modifica la disciplina codicistica vigente che, nell'articolo 2556 prevede che l'affitto e la cessione aziendale siano di competenza esclusiva del notaio che ne cura il rogito o l'autenticazione. Il correttivo della Lega al decreto crescita limita l'estensione ad avvocati e commerciali solo ed esclusivamente alle scritture private per affitti d'azienda.
Le specializzazioni dei commercialisti
E nuove strade si aprono, nello specifico, per i commercialisti riguardo al riconoscimento delle specializzazioni con posizioni al momento distanti tra Consiglio nazionale (Cndcec) e i sindacati di categoria Anc e Adc. Specializzazioni per i dottori commercialisti, con un conseguimento semplificato sono al centro, infatti, di un ulteriore emendamento al decreto Crescita che tenta di reintrodurre un percorso specialistico. Basteranno due anni di iscrizione all'albo e particolari percorsi di almeno duecento ore perché i commercialisti abbiano la loro specializzazione. Viene modificato in tal modo D.Lgs. n. 139/2005 in relazione all'ordinamento professionale, stabilendo che «gli iscritti nella sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista». Lo stesso decreto dovrà stabilire, tra l'altro, il numero e la denominazione delle aree di specializzazione, il limite di specializzazioni conseguibili da ciascun iscritto e gli obblighi formativi per il mantenimento del titolo.
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