di Lucia Izzo - Serve il "testamento" per incassare le somme residue depositate sul Libretto famiglia di un proprio parente. Lo ha chiarito l'Inps nel messaggio n. 190/2019 (qui sotto allegato), annunciando le nuove funzionalità del Libretto Famiglia per la gestione dei casi di utilizzatori deceduti.
Nel messaggio del 15 maggio, l'INPS ha precisato che in materia di prestazioni occasionali si è reso necessario implementare la piattaforma operativa per consentire la gestione di alcune fattispecie nelle ipotesi di decesso degli utilizzatori del Libretto Famiglia.
L'Istituto, preannunciando il prossimo rilascio del manuale operativo esplicativo della piattaforma delle prestazioni occasionali, descrive anche in un allegato le specifiche tecniche per l'accesso alla procedura e per il suo corretto utilizzo da parte degli utenti esterni e degli operatori delle Strutture territoriali.
Rimborso somme versate e non utilizzate per pagamento prestazioni occasionali
Da un lato, l'INPS si sofferma sulla gestione delle richieste di rimborso delle somme versate dal dante causa per il pagamento di prestazioni occasionali tramite Libretto Famiglia e non utilizzate per il pagamento di prestazioni.
L'Istituto spiega che le somme oggetto di richiesta di rimborso devono essere state effettivamente versate dal dante causa e non devono derivare, pertanto, dal riconoscimento di bonus da parte della Pubblica Amministrazione.
Preliminarmente, sia ai fini della richiesta di rimborso che ai fini dell'inserimento delle prestazioni lavorative, l'interessato dovrà effettuare una dichiarazione in procedura che attesti la propria qualità di erede legittimo o testamentario.
L'erede testamentario dovrà inserire copia del testamento in procedura tramite l'apposita funzionalità. Tale dichiarazione dovrà essere validata dall'operatore di sede all'esito positivo delle verifiche sulla legittimazione del richiedente. Successivamente alla predetta validazione, l'interessato potrà inserire la domanda di rimborso e/o le suddette prestazioni lavorative.
Prestazioni lavorative prima del decesso
In seconda battuta, l'INPS reca precisazioni in caso di inserimento di prestazioni lavorative svoltesi anteriormente al decesso del dante causa e dallo stesso non inserite nella procedura del Libretto Famiglia, al fine dell'erogazione del compenso al lavoratore da parte dell'Inps e dell'accredito della relativa contribuzione previdenziale.
L'erede, si legge nel messaggio, sarà tenuto a rilasciare le proprie dichiarazioni di responsabilità, precisando, tra l'altro, di non essere a conoscenza che fosse in corso al momento della prestazione lavorativa un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa tra l'utilizzatore e il lavoratore indicato, né che tale rapporto fosse cessato da meno di sei mesi.
Non è possibile, infatti, la coesistenza della qualità di erede e di prestatore, per cui l'erede non potrà inserire prestazioni lavorative in favore di sé stesso. Neppure sarà possibile inserire prestazioni lavorative aventi data inizio/fine successiva alla morte del dante causa.
Acarica pdf INPS messaggio n. 1908/2019• Foto: 123rf.com