Per il T.A.R. Calabria l'addio al rito Super Speciale abrogato dallo Sblocca Cantieri nelle cause sugli appalti davanti al giudice amministrativo vale per ricorsi notificati dopo il 19 aprile

di Lucia Izzo - Il decreto Sblocca cantieri ha abrogato il rito c.d. Super Speciale o Super Accelerato nelle cause sugli appalti davanti al giudice amministrativo nelle controversie in cui il ricorso introduttivo è notificato (e non depositato) dopo il 19 aprile scorso, data di entrata in vigore del D.L. n. 32/2019.


La norma transitoria presente nell'art. 1, comma quarto, del suddetto D.L. va così interpretata per rispondere a fondamentali esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, ma anche di ordine logico-sistematico, per processi "iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto" debbano intendersi.

La vicenda

Lo ha chiarito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria nella sentenza n. 324/2019 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di un raggruppamento che aveva partecipato a una gara d'appalto, ma era stato escluso dalla procedura in quanto i legali rappresentanti delle società non avevano indicato, nelle dichiarazioni presentate, l'esistenza di condanne penali definitive, risultanti dal casellario giudiziale.


Nella sentenza, che ritiene infondato il ricorso del raggruppamento ricorrente, il Tribunale Amministrativo si sofferma sull'applicabilità nelle cause sugli appalti del c.d. rito super accelerato abrogato dal decreto c.d. Sblocca Cantieri.


Secondo il Collegio, la controversia in oggetto è e continua a essere regolata dall'art. 120, comma 2 bis, c.p.a., nonostante quest'ultima disposizione sia stata abrogata dall'art. 1, comma 4, del D.L. 32/2019, (c.d. Sblocca cantieri) entrato in vigore lo stesso giorno del deposito del presente ricorso (19 aprile 2019) che, però, è stato validamente notificato in data anteriore (12 aprile 2019).

La soppressione del rito "Super Speciale"

La disposizione suddetta, infatti, ha determinato la soppressione del rito "super speciale" introdotto dall'art. 204 del d.lgs. n. 50/2016, residuando così all'attualità, all'art. 120 c.p.a., soltanto il suddetto rito "speciale" appalti, introdotto con l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010).


La latitudine applicativa di quest'ultima norma, spiega il T.A.R., rivive con riferimento sia ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti autonomamente e immediatamente lesivi che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento (come nel caso di specie), sia ai ricorsi avverso i provvedimenti che determinano le altrui ammissioni, la cui impugnazione, in virtù della disposizione abrogante, ritorna a dover essere posticipata al momento dell'aggiudicazione definitiva ovvero a quello in cui (per la prima volta) l'interesse a ricorrere da parte del concorrente, insoddisfatto dall'esito della gara, diventa concreto ed attuale.


Sul piano del diritto transitorio, l'art. 1, comma 5, del D.L. n. 32/19 stabilisce che "Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto", avendo il legislatore assunto quale riferimento temporale non già la pubblicazione del bando di gara o la spedizione dell'invito, ovverosia, secondo i consueti criteri adottati allo scopo nella materia, il momento dell'avvio della procedura di affidamento, bensì l'inizio del processo.

Appalti: addio rito Super Speciale per ricorsi notificati dopo il 19 aprile 2019

Ritiene il Collegio che, in virtù di un canone interpretativo ispirato a fondamentali esigenze di effettività della tutela giurisdizionale ma anche di ordine logico-sistematico, per processi "iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto" debbano intendersi, nell'ottica di chi agisce in giudizio ovvero di chi lo ha "iniziato", quelli in cui il ricorso introduttivo venga notificato (e non depositato) dopo il 19 aprile 2019.


Ciò in quanto, a prescindere dal momento in cui nel processo amministrativo si determina la litispendenza (notificazione del ricorso o il suo deposito), rilevano, ai limitati fini della norma transitoria e nell'ambito della disciplina speciale del rito appalti, gli effetti sostanziali e processuali scaturenti dalla notifica del ricorso introduttivo.


Se la disposizione transitoria fosse intesa diversamente, ovvero nel senso di associare alla notifica effetti processuali ed extraprocessuali che esso non aveva in base alla legge del tempo in cui è stato posto in essere, si finirebbe per giustificare un'applicazione retroattiva della nuova normativa processuale a partire dalla data di notifica del ricorso. E ciò, stante la lettera stessa della legge transitoria ("…processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto") sembra ragionevolmente da escludersi.


Non si può trascurare, soggiunge il T.A.R., che, da un punto di vista generale, in materia di appalti pubblici il momento della notifica del ricorso introduttivo, più che quello del suo deposito, risponde espressamente a irrinunciabili esigenze di certezza sostanziale e speditezza procedimentale (si pensi, ad esempio, alla regola dello stand still "processuale").


Al caso di specie, in conclusione, trova ancora applicazione il rito "super speciale" previsto dall'art. 120, comma 2 bis, c.p.a., essendo il presente giudizio iniziato prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 32/2019.

Scarica pdf T.A.R. Calabria, sent. n. 324/2019

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