di Gabriella Lax - Meno care le cartelle pagate in ritardo. Dal prossimo 1° luglio gli interessi di mora saranno più bassi per chi versa in ritardo gli importi relativi alle cartelle di pagamento.
Fisco: dal 1° luglio interessi di mora al 2,68%
Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (n. 148038/2019 sotto allegato) porta dal 3,01% (stabilito dal precedente provvedimento del 10 maggio 2018) al 2,68% il tasso su base annua per gli interessi di mora dovuti in caso di versamento delle cartelle di pagamento oltre i 60 giorni dalla notifica.
Ricordiamo che chi riceve una cartella di pagamento e non effettua il versamento decorsi 60 giorni dalla notifica, dovrà pagare gli interessi di mora. Secondo quanto stabilito dall'articolo 30 del Dpr n. 602/1973, gli interessi sono dovuti sulle somme iscritte a ruolo (esclusi gli importi relativi a sanzioni e interessi) e si calcolano sui giorni di effettivo ritardo. La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che tiene conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d'Italia.
Con il provvedimento del 23 maggio, pertanto, viene fissata al 2,68 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse di mora da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Il nuovo tasso d'interesse si applica a partire dal 1° luglio 2019.
Scarica pdf provvedimento Ag. Entrate n. 148038/2019
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