di Lucia Izzo - Niente udienze ordinarie nei 10 giorni antecedenti e nei 5 giorni successivi al periodo di ferie, fatta eccezione per la trattazione degli affari urgenti e indifferibili.
- Il periodo cuscinetto
- Sospensione feriale dei termini processuali
- L'intervento del giudice amministrativo
- Niente udienze ordinarie a fine luglio e inizio settembre
Il periodo cuscinetto
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Il c.d. periodo cuscinetto, ferme restando le altre disposizioni e risoluzioni in materia di ferie, viene introdotto dal Consiglio Superiore della Magistratura allo scopo di rendere effettive le ferie godute dai magistrati. Una novità che, indirettamente, incide anche sull'attività degli avvocati.
Lo ha stabilito una delibera del 22 maggio (qui sotto allegata) con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha rideterminato le modalità organizzative relative al periodo feriale.
La delibera tiene conto della pronuncia (datata 29 aprile 2019) con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto insufficienti le misure organizzative adottate a garantire l'effettivo godimento delle ferie da parte dei magistrati.
Sospensione feriale dei termini processuali
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Come noto, il D.L. n. 134/2014 ha, da un lato, ridotto a 30 giorni il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, fissandolo dal 1° al 31 agosto di ogni anno e, dall'altro, ridotto a 30 giorni anche il periodo di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato.
Inoltre, è stato stabilito che debbano essere "gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente" a provvedere all'adozione delle misure organizzative conseguenti all'applicazione delle novità in materia di ferie.
Nonostante tali regole organizzative fossero state adottate dal CSM, l'applicazione concreta, da parte dei dirigenti degli uffici, non sempre ha dato risultati soddisfacenti e sufficientemente uniformi, tant'è che, nei primi anni di applicazione del nuovo regime, numerose tabelle feriali predisposte dai dirigenti degli uffici erano state censurate dallo stesso CSM perché prive delle disposizioni necessarie (o comunque sufficienti) a rendere effettivo il godimento delle ferie di tutti i magistrati.
La questione delle ferie dei magistrati ordinari è giunta anche innanzi ai giudici amministrativi, sino alla recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 2719/2019) che, pur non pronunciandosi direttamente sulla normativa secondaria di fonte consiliare, ha, tuttavia, sostanzialmente giudicato insufficienti le misure organizzative predisposte dal Consiglio per garantire l'effettivo godimento delle ferie dei magistrati ordinari.
L'intervento del giudice amministrativo
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Nello specifico, il giudice amministrativo ha rilevato la necessità di evitare che gli uffici dispongano autonomamente, dovendo essere l'organo di governo a dare indicazioni in ordine alle adeguate misure compensative da predisporre per rendere effettivo il godimento delle ferie, con specifico riferimento al deposito dei provvedimenti e alla preparazione delle attività successive al periodo di ferie. In questa prospettiva, il Consiglio di Stato ha reputato congruo un periodo c.d. cuscinetto di 15 giorni.
L'arresto del Giudice amministrativo ha richiesto, dunque, un nuovo intervento del CSM affinché le novità siano applicabili anche all'imminente e prossimo periodo feriale, in modo da ripristinare, come suggerito dal Consiglio di Stato, "un periodo di ferie autentiche, effettive e non già nominali: vale a dire senza l'onere di un lavoro residuo - o anticipatorio - da svolgere, seppure fuori dell'ufficio, durante la loro vigenza".
In tal modo, si potrà "evitare che si realizzi di fatto un autentico vulnus al principio dell'art 36 Cost. («Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi») e alla sua indeclinabile finalità di riposo e ricostituzione delle energie psicofisiche del dipendente".
Niente udienze ordinarie a fine luglio e inizio settembre
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Pertanto la delibera consiliare in oggetto provvede, in primo luogo, a determinare il c.d. "periodo cuscinetto", stabilendo che i 10 giorni antecedenti e i 5 giorni successivi al periodo di ferie debbano essere destinati rispettivamente alla definizione degli atti in corso e alla preparazione delle attività successive alla ripresa del lavoro, senza fissazione di udienze ordinarie nel periodo 15-25 luglio e 3-7 settembre. Dovranno, tuttavia, essere garantite soltanto le udienze per la trattazione dei procedimenti urgenti e indifferibili.
Di conseguenza, il CSM provvede a differire i termini per la presentazione e approvazione dei prospetti feriali (in tal senso vengono anche modificati gli artt. 34-36 della circolare sulle tabelle).
In pratica, già a partire da quest'anno i dirigenti degli uffici dovranno integrare le tabelle feriali eventualmente già predisposte (il termine assegnato dall'attuale circolare scadeva in data 20 aprile 2019) entro il 3 giugno 2019, mentre il termine per la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura dei prospetti feriali, corredati dal parere del Consiglio giudiziario, è fissato al 30 giugno 2019.
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Scarica pdf CSM, delibera 22 maggio 2019• Foto: 123rf.com