di Lucia Izzo - Il sistema dei crediti formativi per la formazione continua degli avvocati non risulta abrogato dallo ius supervenies (art. 11 legge n. 247/2012), poiché il nuovo sistema delineato dalla legge professionale si pone in continuità con quello precedente. I crediti formativi, lungi dall'essere stati soppressi, sono stati semplicemente ripensati e rimodulati ed è stato rivisitato il modo di computarli.
Tanto premesso, l'obbligo di formazione, dunque, non può ritenersi assolto mediante l'autoreferenziale richiamo a una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse.
Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 150/2018 (qui sotto allegata) su ricorso di un'avvocatessa a cui il COA aveva inflitto la sanzione disciplinare dell'avvertimento per aver violato gli obblighi relativi alla formazione continua per il triennio 2011 - 2013.
- Il caso
- Avvocati: crediti formativi ripensati e rimodulati
- Insufficiente la generica formazione in proprio ad assolvere l'obbligo deontologico
Il caso
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La professionista si era difesa evidenziando di aver adempiuto all'obbligo formativo "per lo più in via autonoma" in ragione del fatto di dover "conciliare i compiti di libera professionista" con quelli familiari e aveva criticato anche lo stesso sistema della formazione continua evidenziando come il Regolamento CNF n. 25-C del 2007 (ratione temporis applicabile) doveva ritenersi disapplicato in quanto non più compatibile con la norma primaria sopravvenuta di cui all'art. 11 legge n. 247/2012.
Replicando alle doglianze della ricorrente, il CNF rammenta che al predetto regolamento del 2007 è succeduto il Regolamento approvato nella seduta del 16 luglio 2014 e adottato in attuazione dell'art. 11, comma 3, della Legge n. 247/2012.
Nel provvedimento viene altresì richiamata la giurisprudenza amministrativa che si è pronunciata affermativamente sia sulla legittimità del Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF nel luglio 2007 sia sul potere del CNF di adottare il Regolamento de quo e di sanzionarne il mancato rispetto con norma deontologica.
Avvocati: crediti formativi ripensati e rimodulati
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L'art. 11 legge n. 247/2012, si legge nel provvedimento, nel ribadire l'obbligo della formazione continua, attribuisce espressamente al CNF il potere regolamentare di stabilire "le modalità e le condizioni" per l'assolvimento dell'obbligo formativo. Tale obbligo, conferma il Consiglio, è stato confermato e, anzi, reso ancora più esplicito e cogente con norma espressa di rango primario.
Si può, quindi, ritenere che, a parte le novità introdotte dal nuovo Regolamento del 2014, il quadro normativo complessivo concernente la formazione continua non muta e si evolve in continuità. Il Regolamento del 2007, secondo il CNF, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è rimasto in vigore sino all'emanazione del nuovo e si applica alla fattispecie de qua.
Lo ius superveniens (art. 11 legge n. 247/2012), spiega il Consiglio, non contiene alcuna abrogazione espressa in materia di formazione continua e il sistema di formazione continua delineato dalla nuova legge professionale si pone, come detto, in linea di continuità con quello precedente (quest'ultimo, quindi, compatibile con quello successivo).
Lo stesso è imperniato, come il precedente, sul meccanismo dei crediti formativi, che non sono venuti meno, ma sono stati semplicemente ripensati e rimodulati. Il riferimento contenuto nel comma 3 dell'art. 11 legge n. 247/2012 ("superando l'attuale sistema dei crediti formativi") deve intendersi non come soppressione tout court degli stessi, ma come una rivisitazione del modo di computarli.
Anziché su base esclusivamente temporale, il sistema tiene conto "di una serie di criteri oggettivi e predeterminati, tra i quali quello temporale costituisce solamente uno di essi", ma i crediti formativi restano "l'unità di misura del carico di studio e dell'impegno necessario per l'assolvimento dell'obbligo di formazione".
Insufficiente la generica formazione in proprio ad assolvere l'obbligo deontologico
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La professionista aveva lamentato la mancata considerazione, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, di tutta l'attività di aggiornamento svolta "in via autonoma". Ciononostante, il CNF conferma l'orientamento secondo cui "l'obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l'autoreferenziale richiamo a una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse"
L'attività di auto aggiornamento, secondo una previsione mantenuta anche nel nuovo Regolamento del 2014, è consentita, ma, dovendo soggiacere a verifica e controllo, necessita di preventiva autorizzazione.
Scarica pdf CNF., sent. n. 150/2018• Foto: 123rf.com