di Gabriella Lax - Gratuito patrocinio compensi uguali per gli avvocati. È questo il contenuto del disegno di legge presentato a Palazzo Madama dal senatore Maurizio Buccarella del Gruppo misto.
Gratuito patrocinio compensi uguali per gli avvocati
Il ddl dal titolo "Disposizioni per la parificazione nel trattamento di liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato", presentato lo scorso 5 giugno 2019, ha l'obiettivo di eliminare le differenze sui compensi percepiti per il gratuito patrocinio, in modo che avvocati civilisti e penalisti abbiano la stessa paga, senza divergenze in relazione alla natura del processo.
Secondo la relazione preliminare «L'esiguità della liquidazione dei compensi, in particolar modo in ambito civile, disincentiva gli avvocati a iscriversi e a permanere nell'apposito elenco speciale, causando un'oggettiva difficoltà per gli utenti a reperire la difesa». La disciplina dell'art. 82, co. 1, d.P.R. 115/2002 stabilisce che «l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa».
E ancora, il successivo art. 130 prevede che «gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà» rispetto ai compensi previsti nelle tabelle ministeriali ai sensi del dm 10 marzo 2014.
Per quanto riguarda invece gli avvocati penalisti l'articolo 106-bis del dpr 115 stabilisce che gli importi siano ridotti di un terzo, ovvero vengono previsti compensi più elevati.
«L'articolo 2, comma 1, del dm 55/2014 (compensi per gli avvocati) stabilisce che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera prestata» sempre secondo la relazione.
Da qui il cambiamento: il nuovo articolo 82, comma 1 del dpr 115/2002 prevede che il compenso sia liquidato tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare. L'articolo 2 del disegno di legge sancisce la parità di trattamento economico: il nuovo articolo 106-bis afferma che, per tutti gli avvocati, «gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti del 30% per il difensore», senza una distinzione tra il tipo di legale a cui si fa riferimento.
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