di Valeria Zeppilli - Il tribunale di Milano ha varato delle linee guida (qui sotto allegate) per agevolare e rendere più celere la ricerca telematica dei beni da pignorare, introdotta dalla riforma della procedura esecutiva di cui al decreto legge numero 132/2014.
La ricerca telematica dei beni da pignorare
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Si tratta della possibilità, per i creditori, di ricercare i beni dei propri debitori da sottoporre a pignoramento utilizzando le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
La delicatezza della procedura rende tuttavia indispensabile la previa autorizzazione del presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o di un suo delegato.
Le linee guida milanesi
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Il tribunale di Milano, a fronte delle numerosissime richieste di accesso alle banche dati, ha ritenuto di emanare delle linee guida di supporto ai creditori, nelle quali si indica come va predisposta l'istanza e in che modo va depositata.
L'istanza
Nel dettaglio, l'istanza deve avere la forma del ricorso e non può essere presentata dal creditore personalmente, essendo sempre richiesta l'assistenza dell'avvocato.
Quest'ultimo deve indicare in essa il proprio indirizzo e-mail, il proprio numero di fax e anche il proprio indirizzo p.e.c., al quale, in caso di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato potrà inoltrare la dichiarazione da rendere al creditore ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.
Gli allegati
All'istanza vanno allegati:
- il titolo esecutivo
- il precetto
- i documenti che dimostrano che la notifica è andata a buon fine.
A tale ultimo proposito, le linee guida precisano che, in caso di notifica tramite p.e.c., occorre allegare anche la stampa della pagina del sito INI-PEC dalla quale emerge l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario utilizzato.
Deposito dell'istanza
L'istanza può essere depositata sia in maniera telematica sia in maniera cartacea.
Tuttavia, il tribunale di Milano consiglia il deposito telematico, che assicura una maggiore celerità nel riscontro.
Bisogna comunque tenere sempre presente che, salvo urgenza documentata, prima di depositare l'istanza occorre attendere che siano decorsi dieci giorni dalla notifica del precetto, pena dichiarazione di improponibilità.
Se, invece, sono già trascorsi novanta giorni dalla notifica, occorre dimostrare che il precetto sia ancora efficace, allegando la prova dell'avvio dell'esecuzione forzata o dell'intervento in una procedura già avviata da altri.
Competenza
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Le linee guida milanesi chiariscono anche che la competenza ad autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare (che, come visto sopra, è del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede) è inderogabile.
Proprio per tale motivo, agli allegati all'istanza sopra indicati va aggiunto anche il certificato di residenza, se il debitore è una persona fisica, o la visura camerale o la certificazione del registro delle imprese, se si tratta di società.
Scarica pdf linee guida Tribunale di Milano ricerca beni da pignorare• Foto: 123rf.com