Moneta scritturale: cos'è
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Non si tratta di moneta, quindi, ma di strumenti di circolazione e trasmissione di moneta che vengono accettati quali forme di pagamento a fronte dell'esistenza di depositi o rapporti di credito bancario.
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Moneta scritturale sul web
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La Banca d'Italia, con avviso pubblico, ha segnalato che sta ricevendo da parte di alcuni cittadini comunicazioni che attestano l'autonoma creazione di "euro scritturali" quale presunto pagamento di debiti o per fornire una presunta provvista per successive operazioni di pagamento o per l'emissione di titoli di credito da parte della stessa Banca d'Italia (vaglia cambiari).
Sul web si sta divulgando la c.d. "teoria della creazione autonoma di moneta scritturale" che traendo spunto dalla concezione di proprietà collettiva della moneta, giunge ad affermare la possibilità per ogni singolo cittadino di creare in via autonoma moneta "scritturale" attraverso proprie registrazioni contabili per l'importo corrispondente alla somma dovuta.
Sempre sul web, addirittura, si mettono a disposizione specifici moduli da utilizzare per la creazione degli "euro scritturali" e per la comunicazione del presunto pagamento da indirizzare ai soggetti creditori (banche, finanziarie, Fisco, enti pubblici, enti fornitori, ecc.) e, per conoscenza, alla Banca d'Italia.
L'avviso di Banca d'Italia
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"La Banca d'Italia precisa anzitutto che sulla base della normativa internazionale e nazionale, l'unica forma di moneta legale - ossia dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro - è la moneta emessa dalla Banca Centrale Europea (BCE), in quanto la sua creazione si basa su rigorose procedure che garantiscono la fiducia generale nella moneta e la stabilità del suo valore nel tempo. Il meccanismo di creazione di moneta scritturale da parte del singolo cittadino intenderebbe replicare la cosiddetta moneta bancaria o scritturale, termine con il quale si indica l'insieme degli strumenti gestiti e organizzati dalle banche e dagli altri soggetti abilitati a prestare servizi di pagamento: assegni, bonifici, addebiti diretti, carte.. Si ricorda, infine, che la prestazione dei servizi di pagamento, attraverso moneta scritturale, è un'attività consentita per legge esclusivamente ai soggetti abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento. Tali intermediari sono sottoposti dalla legge alla vigilanza della Banca d'Italia, finalizzata ad assicurarne la sana e prudente gestione, la stabilità complessiva nonché l'osservanza delle norme (art. 5 Testo unico bancario, d. lgs. n. 385 del 1993). Secondo il Testo unico bancario (artt. 131-bis e 131-ter) l'abusiva emissione di moneta elettronica e l'abusiva prestazione di servizi di pagamento costituiscono un reato. "
Pertanto:
- le iniziative di creazione autonoma di moneta scritturale non hanno alcun fondamento giuridico e tali forme di "moneta", sono prive di valore legale e del potere di estinguere le obbligazioni in denaro;
- i soggetti creditori non possono accettare queste forme di "pagamento", e sono autorizzati ad attivare le tutele previste dall'ordinamento per il caso di inadempimento (avvio di azioni di recupero, applicazione di sanzioni o interessi di mora, ecc.);
- la moneta scritturale creata da soggetti non autorizzati non può nemmeno costituire la provvista per l'effettuazione di operazioni di pagamento da parte dei soggetti abilitati o per l'emissione di titoli di credito quali i vaglia cambiari della Banca d'Italia.
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