di Annamaria Villafrate - il decreto crescita non ha pensato solo alle aziende in difficoltà, ma anche ai liberi professionisti. Per loro prevede infatti, al pari delle PMI, la possibilità di accedere al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, con alcune importanti novità. La prima è l'ampliamento delle fattispecie penali commesse dai debitori insolventi che stanno creando difficoltà di liquidità. La seconda invece è rappresentata dalla possibilità di poter beneficiare di un acconto del 50% subito, con saldo una volta concluse le verifiche.
Per capire di cosa si tratta, vediamo come è disciplinato il Fondo, chi e in quali casi può accedervi, in che cosa consiste l'aiuto e come fare domanda:
- Accesso per i liberi professionisti al fondo vittime mancati pagamenti
- Evoluzione normativa del fondo
- Requisiti di accesso al fondo
- Che tipo di aiuto è previsto per chi accede al fondo?
- Come presentare la domanda
Accesso per i liberi professionisti al fondo vittime mancati pagamenti
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Il decreto crescita estende il "Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti" previsto dall'art. 1 commi 199-202 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ai liberi professionisti. Scopo di questo fondo, sostenere attraverso finanziamenti agevolati, coloro che si trovano in una situazione di crisi potenziale a causa di mancati pagamenti frutto di un'attività illecita di rilevanza penale imputabile ai loro debitori.
Il decreto crescita prevede inoltre la possibilità di beneficiare di un acconto sul finanziamento erogato dal Fondo del 50%, con saldo, alla verifica dei requisiti.
Evoluzione normativa del fondo
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Prima della novità prevista dal decreto crescita, la disciplina del fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti aveva già subito delle importanti modifiche, apportate in particolare da tre provvedimenti:
- art. 60-bis legge n. 96/2017, il quale ha stabilito che hanno diritto di accesso al Fondo quelle imprese che risultino parti offese di un procedimento penale intrapreso nei confronti delle imprese debitrici in corso (nei vari gradi di giudizio) nel momento in cui viene presentata domanda al Ministero per il finanziamento;
- decreto interministeriale 17/10/2016 che regolamenta limiti, criteri e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo.
- circolare direttoriale del 2/12/ 2016 n. 127554, che ha definito tempi e modalità di presentazione delle domande.
Requisiti di accesso al fondo
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Quali sono i requisiti che devono possedere i soggetti richiedenti ammessi al Fondo?
- prima di tutto devono essere piccole e medie imprese (PMI) o liberi professionisti, in virtù di quanto sancito dal decreto crescita;
- devono essere essere parti offese in un procedimento penale in corso nel momento in cui viene presentata la domanda, che deve ad oggetto il mancato pagamento da parte delle imprese debitrici imputate per i reati di truffa, estorsione, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali, ipotesi criminose alle quali il decreto crescita aggiunge i reati di bancarotta fraudolenta e semplice e ricorso abusivo al credito;
- devono trovarsi in una situazione di potenziale crisi di liquidità causati proprio dai mancati pagamenti delle imprese imputate. In particolare i mancati pagamenti devono corrispondere a non meno del 205 dei crediti che vantano verso gli altri clienti;
- devono essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
- devono poter esercitare pienamente e liberamente i propri diritti (non essere quindi in stato di liquidazione, scioglimento, sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza, o aver accettato accordi stragiudiziali, piani asseverati, accordi di ristrutturazione dei debiti;
- devono presentare una sufficiente patrimonializzazione e capacità di rimborso;
- devono infine rispettare i restanti requisiti richiesti per la concessione del finanziamento.
Che tipo di aiuto è previsto per chi accede al fondo?
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In pratica grazie al Fondo è possibile accedere a un finanziamento agevolato sino a 500.000 euro e comunque non superiore alla somma dei crediti documentati negli atti del procedimento penale, e vantati dal richiedente e in ogni caso nei limiti di importo previsti dai Regolamenti "de minimis" n. 1407/2013, n.1408/2013 e n. 717/2014. Il finanziamento ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a 10.
Come presentare la domanda
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Il soggetto che si occupa di gestire le pratiche e di concedere il finanziamento è il Ministero dello Sviluppo economico. Pertanto la domanda dovrà essere presentata solo in modalità telematica al seguente indirizzo https://agevolazionidgiai.invitalia.it, sezione "Accoglienza Istanze DGIAI".
Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione richiesta per permettere una corretta gestione della pratica di erogazione.
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