di Gabriella Lax - I commercialisti potranno avere a disposizione per la pratica più tirocinanti. A stabilirlo è il «Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre praticanti contemporaneamente», approvato dal Consiglio nazionale dei commercialisti lo scorso 16 maggio e pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia dello scorso primo luglio (in allegato).
Fino a 6 tirocinanti per i commercialisti
Le condizioni affinché si possano avere più praticanti di quelli riconosciuti fino al momento (tre) sono: che non si tratti di studi individuali e che vi sia l'autorizzazione dal Consiglio dell'Ordine di riferimento sulla base di specifici requisiti.
Grazie alle novità sarà possibile «rivestire il ruolo di professionista affidatario (ossia il «dominus») per più di tre tirocinanti contemporaneamente, limite massimo finora consentito». Una possibilità subordinata al preventivo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del Consiglio nazionale su istanza del professionista interessato.
Contenuti dell'istanza
L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione «comprovante il possesso di uno dei requisiti» necessari. I requisiti vengono elencati nell'articolo 4 del nuovo regolamento e potranno accogliere più di tre tirocinanti i commercialisti:
- soci di una Stp che abbia almeno tre soci professionisti iscritti all'albo, almeno tre dipendenti o collaboratori e un volume d'affari non inferiore a 700 mila euro;
- partecipanti ad un'associazione professionale con almeno tre associati iscritti all'albo, almeno tre dipendenti o collaboratori e un volume d'affari non inferiore ai 500 mila euro, anche nel caso in cui il professionista operi su più sedi sia in Italia che all'estero;
- partner di una società di revisione che abbia almeno tre partner, cinque dipendenti o collaboratori e un volume d'affari non inferiore ai 900 mila euro. In nessun caso l'autorizzazione potrà essere rilasciata al professionista titolare di uno studio individuale, per il quale il limite massimo rimane fissato a tre praticanti in contemporanea. Restano esclusi gli studi individuali.
Per ottenere l'autorizzazione il commercialista può:
- presentare l'istanza con la documentazione per provare il possesso di uno dei requisiti indicati
- presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art 47 del dpr 445/2000
Entro 30 giorni si ottiene la risposta dal Consiglio dell'Ordine, con il "motivato provvedimento di concessione" o "diniego dell'autorizzazione". Il regolamento chiarisce infine che se nel corso del praticantato il professionista affidatario perde il requisito che gli permette di seguire fino a 6 tirocinanti, l'autorizzazione viene revocata.
Scarica pdf bollettino_ufficiale_del_ministero_della_giustizia_1_luglio• Foto: 123rf.com