di Annamaria Villafrate - La riforma del Codice della Strada, se da un lato vuole rendere più semplice la vita ai conducenti per quanto riguarda la burocrazie legata al veicolo e alle sanzioni, dall'altro vuole rendere più difficile agli agenti praticare le multe a strascico. Vediamo cosa prevede la bozza approvata dalla Commissione trasporti al riguardo, senza trascurare la modifica che contempla l'eliminazione dell'obbligo, da parte del conducente, di esibire all'agente accertatore patente e libretto.
Ricorsi al Prefetto con sconto
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Al momento il Codice della strada prevede che in caso di rigetto del ricorso al Prefetto, il trasgressore si vada addirittura raddoppiare la sanzione.
Il comma 1 dell'art. 204 prevede infatti che: "Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2."
Insomma un bel salasso, che la riforma vuole correggere, prevedendo un aumento, sempre in caso di rigetto, del 50%.C'è già chi teme che questa agevolazione rischi di far aumentare il numero dei ricorsi con un aumento spropositato del lavoro soprattutto per le prefetture più grandi, che a causa di questo super lavoro rischiano di non riuscire a rispettare i termini perentori stabiliti dall'art 203 CdS. Il rischio? La cancellazione di parecchie sanzioni non perché irrogate ingiustamente, ma per un ritardo nella gestione dei ricorsi.
Il ricorso la Pretto inoltre viene snellito, prevedendo la possibilità, attraverso la modifica dell'art 203 del Codice, di inviarlo per via telematica, anche a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, sia quando il ricorso viene presentato tramite l'ufficio o comando dell'organo accertatore che direttamente al Prefetto.
Più complicate le multe a strascico
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La riforma mette mano alle multe a strascico rendendo più complicata la vita degli agenti accertatori che, dalle previsioni della bozza approvata in Commissione, saranno tenuti a rilasciare al trasgressore il preavviso della multa, infilandolo, come prassi, sotto il tergicristallo. Questo per evitare il fenomeno delle multe irrogate a seguito del rilievo della trasgressione per mezzo delle telecamere montate sul veicolo di servizio. Nulla di certo ancora sulla norma, che potrebbe essere soggetta a modifiche.
La riforma interviene su un problema molto sentito, che nei mesi scorsi è stato sollevato da un'interpellanza da Baldelli. Secondo l'esponente di Forza Italia, infatti la pratica delle "multe a strascico" frutto dell'utilizzo massivo dei dispositivi elettronici di rilevazione a distanza delle violazioni del Codice della Strada, ha fatto venire meno la consuetudine di rilasciare comunicazioni immediate ai trasgressore. Un sistema che ha fatto venire meno la buona pratica di avvisare in modo chiaro e trasparente il trasgressore, che funge anche da deterrente a commettere la stessa violazione. Senza dimenticare l'impossibilità di evitare la spesa di notifica.
Patente e libretto? No grazie
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Nella parte della riforma dedicata alla semplificazione è ancora presente la norma che vuole eliminare l'obbligo del conducente fermato per un controllo dagli organi accertatori, di dover esibire la patente di guida e il libretto del veicolo, visto che si tratta di documenti che gli agenti possono verificare consultando le banche dati.
Una semplificazione che al momento sembra praticabile solo a parole, visto che non sempre gli agenti hanno la possibilità effettiva di accedere a queste raccolte.
Sempre in relazione ai documenti che il conducente deve avere con sè per poter circolare con veicoli a motore si segnala inoltre che il testo di riforma all'art. 180 del Cds vuole aggiungere un altro comma del seguente tenore "Non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa laddove, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito." A un decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia e dei quello delle Infrastrutture e Trasporti, da emanarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di disciplinare le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione."
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