di Gabriella Lax - I corsi di formazione gratuiti sono esenti da Iva. Questa la risposta n. 237 del 15 luglio 2019 fornita dall'Agenzia delle entrate all'interpello posto da una cooperativa sociale che offre prestazioni di servizi di istruzione e formazione professionale a minori in modo gratuito (in allegato).
Se la formazione è gratuita non si paga l'Iva
Secondo l'Agenzia, ai sensi dell'art. 1 del dpr n. 633/72, sono soggette ad Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio dello Stato da soggetti passivi. Il presupposto oggettivo per applicare l'Iva necessita della sussistenza del requisito dell'onerosità, dunque che le cessioni o prestazioni siano rese dietro pagamento di un corrispettivo. Inoltre, secondo Corte di Giustizia europea, «la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso presuppone unicamente l'esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo. Tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario».
Tuttavia è previsto il pagamento dell'imposizione anche per le prestazioni di servizi a titolo gratuito quando sono effettuate dal soggetto passivo per il proprio uso privato o familiare o per fini estranei alla sua impresa, a condizione che siano di valore superiore a 50 euro e che l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile.
Da ciò ne discende che non sono soggette ad Iva le prestazioni rese gratuitamente per finalità proprie dell'impresa, come nel caso della cooperativa sociale in questione, in cui le prestazioni didattico-formative sono erogate gratuitamente ai minori su incarico della regione che le sostiene finanziariamente, anche con i fondi europei. In questo modo infatti viene a mancare il rapporto contrattuale-sinallagmatico tra il prestatore e gli allievi. Questi ultimi non sono tenuti ad alcuna controprestazione nei confronti della cooperativa sociale, in virtù della mancata corresponsione di somme per la partecipazione ai corsi.
Mancando il presupposto oggettivo, a queste prestazioni formative non può applicarsi l'Iva.
Scarica pdf risposta Agenzia Entrate 237/2019• Foto: 123rf.com