di Valeria Zeppilli - La riforma della Giustizia ha avuto il via libera del Consiglio dei ministri, in tarda serata, ma salvo intese. Dopo ore e ore di esame, infatti, sembra non essere stato trovato un punto di incontro pieno sulla prescrizione.
Tuttavia, l'approvazione c'è, con l'obiettivo, dichiarato dal Governo di "attuare una riforma del "Sistema Giustizia" rendendolo più rapido, efficiente ed efficace", come annunciato nella nota stampa di Palazzo Chigi.
In che modo? Per scoprirlo, facciamo una breve carrellata delle varie previsioni del testo, che incidono sul processo civile, sul processo penale e sulla magistratura:
La riforma della giustizia civile
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Partendo dal processo civile, la riforma della giustizia punta, innanzitutto, alla semplificazione delle procedure in maniera tale da rendere il percorso verso l'ottenimento di una sentenza semplice, concentrato, effettivo e di durata ragionevole.
Così, vengono ridotti i riti speciali, si tagliano i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e si prevede che le udienze vengano fissate entro tempi brevi.
Mediazione e negoziazione assistita
La riforma della giustizia civile tocca poi alcune delle modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in particolare la mediazione e la negoziazione assistita.
Con riferimento alla mediazione, vengono tagliate le ipotesi in cui la stessa è obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda, depennando le materie della responsabilità medica e dei contratti finanziari, bancari e assicurativi.
Ridotti anche i casi di negoziazione assistita obbligatoria, con l'esclusione della materia della circolazione stradale.
Appello più difficile
L'appello diventa più difficile, con l'introduzione di una stretta alla possibilità di procedere con tale impugnazione.
Tutti gli atti e i documenti, poi, andranno depositati in via telematica e la loro notificazione avverrà per regola generale ad opera dell'avvocato, che vi provvederà tramite p.e.c..
Scioglimento delle comunioni
I giudizi di scioglimento delle comunioni, invece, dovranno essere preceduti da un procedimento di mediazione, peculiare rispetto a quello "classico" e condotto da un avvocato o da un notaio iscritti negli elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
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Altre previsioni
Altre previsioni del ddl di riforma della giustizia, relative al processo civile, riguardano le espropriazioni immobiliari, la chiarezza e la sinteticità degli atti del giudice, l'inserimento delle informazioni nei registri del processo.
La riforma della giustizia penale
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In materia penale, il disegno di legge mira soprattutto alla riduzione dei tempi del procedimento, a partire dalle indagini preliminari, la cui durata è di sei mesi per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la detenzione di massimo tre anni, di diciotto mesi per i reati di cui all'articolo 407 c.p.p. e di un anno per tutte le altre ipotesi.
Il termine per le indagini può essere prorogato su richiesta del PM solo una volta e per massimo sei mesi.
Discovery atti del PM
Se il pubblico ministero non rispetta i termini delle indagini e, quindi, non chiede l'archiviazione né notifica l'avviso di conclusione delle indagini entro la loro scadenza, risponde a titolo disciplinare in caso di dolo o negligenza inescusabile.
Inoltre il PM dovrà depositare e mettere quindi a disposizione dell'indagato tutta la documentazione inerente all'attività svolta.
Selezione delle notizie di reato
Le notizie di reato andranno "scadenzate" secondo dei criteri di priorità trasparenti e predeterminati, che tengano conto della realtà criminale e territoriale specifica e delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie a disposizione del pubblico ministero.
Riforma della magistratura
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Una parte importante del ddl riguarda, infine, la magistratura, a partire dal passaggio dei giudici in politica e del loro ritorno alle toghe.
Infatti, la riforma blocca il rientro in magistratura (con possibilità, semmai, di ricoprire solo incarichi amministrativi) per coloro che hanno ricoperto incarichi politici in Parlamento o in Governo, che sono stati consiglieri regionali o consiglieri provinciali nelle Province autonome di Trento e Bolzano, presidenti o assessori nelle Regioni o nelle Province autonome o sindaci di Comuni con più di centomila abitanti.
In caso di mancata elezione, i magistrati in aspettativa per motivi elettorali potranno essere assegnati solo a uffici diversi da quelli in cui erano candidati e non nel distretto nel quale, al momento della candidatura, esercitavano le proprie funzioni.
Accesso alla magistratura
Anche l'accesso alla magistratura subisce delle modifiche sostanziali, con una riduzione delle materie oggetto della prova orale e una modifica dei programmi delle scuole di formazione.
Le nomine dei magistrati
Per accedere ai vertici degli uffici giudiziari vengono individuati nuovi criteri di scelta, basati sul merito e sull'anzianità di servizio, che andranno applicati rispettando il criterio cronologico della vacanza dei posti e dopo aver ascoltato i candidati.
Ad alcuni ruoli, chi non ha anzianità non potrà accedere.
CSM
Con la riforma, poi, il numero dei consiglieri del CSM cresce e diventa pari a 30. Gli stessi saranno così suddivisi: 20 togati e 10 non togati. Però, i membri della sezione disciplinare non potranno più fare parte di altre commissioni.
I consiglieri laici eletti dal Parlamento non devono aver fatto parte, nei cinque anni precedenti, del Parlamento, del Governo, del Parlamento europeo, delle Regioni o delle Province autonome. Nel medesimo arco temporale non devono neanche essere stati sindaci di Comuni con più di centomila abitanti.
Nei quattro anni successivi alla fine dell'incarico, poi, i consiglieri non possono presentare domanda per incarichi direttivi o semidirettivi di qualsiasi natura.
Nel sistema elettorale del CSM viene inoltre introdotto il sorteggio, sebbene solo per la prima fase. Si procederà poi con l'elezione, scegliendo tra i magistrati sorteggiati, in 20 collegi.
Infine, si segnala la previsione di limiti anche ai compensi dei consiglieri.
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