Il Garante per la protezione dei dati personali (Informativa dello scorso 19 luglio G.U. n. 183 dell'8.8.2006) ha reso noto di aver previsto il cd. modello di informativa semplificata contenente le indicazioni che dovranno essere seguite dai medici di base per tutelare il rispetto della privacy dei propri pazienti. In primo luogo il Garante ha precisato che la privacy dei pazienti deve essere garantita senza che per questo debbano essere previsti appesantimenti burocratici per i medici di base nel momento di informare gli assistiti sull'uso che verrà fatto dei loro dati e sui diritti loro riconosciuti dalla legge. Il provvedimento intende valorizzare il rapporto personale tra medico e pazienti e riguarderà anche trattamenti correlati effettuati da altre figure sanitarie, come il sostituto del medico o del pediatra, lo specialista, il farmacista. E' stato ad esempio stabilito che senza lo specifico consenso dei pazienti il medico non può rendere noto a familiari o conoscenti le loro condizioni di salute; che occorre il preventivo consenso nell'uso di medicinali che presentino rischi particolari (sperimentazione controllata di medicinali, teleassistenza o telemedicina). In qualunque momento i pazienti possono verificare come sono stati acquisiti i loro dati, se sono esatti e ben custoditi e i medici possono informare i pazienti a voce, per iscritto o affiggendo il testo dell'informativa, facilmente visibile, nella sala d'attesa dell'ambulatorio.
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