Per un errore interpretativo, chi non ha presentato la dichiarazione TARI entro il 30 giugno può ravvedersi pagando una sanzione entro il 28 settembre

di Annamaria Villafrate - Il MEF interviene con la risoluzione n. 2/DF (sotto allegata) del 6 agosto 2019 per chiarire che il termine per la presentazione delle dichiarazioni al 31 dicembre non vale per la TARI, ma solo per TASI e IMU. L'errore interpretativo avente ad oggetto il comma 684 dell'art 1 della legge 147/2013 e l'art. 3 ter del D.L n. 34/2019 ha fatto ritenere che la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre valesse anche per la TARI. Problema che ha causato la tardiva presentazione della dichiarazione TARI da parte dei contribuenti, che però possono rimediare entro il 28 settembre pagando la sanzione ridotta del 10%.

TARI: notizia errata sulla proroga al 31 dicembre

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La diffusione della notizia relativa alla possibilità di presentare la dichiarazione TARI entro il nuovo termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di insorgenza del presupposto impositivo è errata. Questa nuova regola vale solo per IMU e TASI Per la TARI resta fermo il termine del 30 giugno o quello diversamente stabilito dal Comune. A chiarirlo la risoluzione n. 2/Df del 6 agosto 2019 del MEF (sotto allegata)

Errore interpretativo sulla proroga TARI

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L'errore è il frutto della errata interpretazione sistematica di due norme:

  • il comma 684 dell'art 1 della legge 147/2013 dispone che: "I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del (31 dicembre) dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
    Nel caso di occupazione in comune di un'unita' immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti;"
  • invece il dato testuale dell'art 3 ter del D.L n. 34/2019 dispone che: - Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili - 1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre". 2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

Per cui, anche se il comma 684 art, 1 l. 147/2013 (richiamato dall'art 3 ter del DL n. 34/2019) indica il 31 dicembre come termine di presentazione della dichiarazione IUC (comprensiva di IMU, TASI e TARI) dalla lettura della rubrica e da quella dei commi 1 e 2 dell'art 3 ter del DL n. 34/2019 è chiaro che il termine del 31 dicembre si riferisce solo all'IMU e alla TASI.

TARI con sanzione entro il 28 settembre

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L'errore interpretativo ha quindi causato il mancato rispetto del termine del 30 giugno per la dichiarazione TARI da parte dei contribuenti, che però potranno rimediare, presentando denuncia tardiva entro il 28 settembre 2019, ricorrendo al ravvedimento ordinario che concede ulteriori 90 giorni rispetto al termine di scadenza pagando una sanzione del 10%.

Scarica pdf Mef risoluzione n. 2-2019

Foto: 123rf.com
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