In arrivo la normativa prestazionale per la prevenzione incendi nei condomini. La nuova regola tecnica verticale confluirà nel Codice di prevenzione incendi

di Lucia Izzo - Mancano gli ultimi ritocchi e sarà pronta la normativa prestazionale per la prevenzione degli incendi negli edifici di civile abitazione di altezza superiore a 24 metri.


La c.d. Regola tecnica verticale (Rtv), in fase di definizione da parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi (CCTS), verrà introdotta nel "Codice di prevenzione incendi" di cui al D.M. del 3 agosto 2015 (Codice di prevenzioni incendi), oggetto di profonde modifiche negli ultimi tempi.


Normativa antincendi: le novità

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Importanti modifiche sulla sicurezza antincendio, per quanto riguarda gli edifici di civile abitazione, sono state introdotte già con il decreto del 25 gennaio 2019 che ha tenuto conto dell'evoluzione in materia di prevenzione incendi avvenuta negli ultimi trent'anni. La normativa si applica agli edifici residenziali di nuova realizzazione nonché a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.


Per approfondimenti: Sicurezza antincendio: in vigore le nuove regole per i condomini


Questi ultimi dovranno allinearsi alle disposizioni dell'allegato entro 2 anni (maggio 2021) dall'entrata in vigore del provvedimento, per quanto riguarda le disposizioni sull'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio (previste per altezze antincendio superiori a 54 metri) e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza. Per adeguarsi alle restanti disposizioni, invece, ci sarà tempo entro maggio 2020.

L'obiettivo sostanziale è stato quello di migliorare la gestione della sicurezza negli edifici di grande altezza attraverso l'adozione di misure idonee, tenuto conto del livello di rischio. Ulteriori modifiche al Codice di prevenzione incendi sono giunte a seguito dell'approvazione e pubblicazione in G.U. del decreto del 12 aprile 2019, che saranno in vigore dal prossimo 21 ottobre.


Il recente provvedimento, tra l'altro, ha previsto l'eliminazione del c.d. doppio binario per la per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

La regola tecnica verticale

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La nuova Regola Tecnica Prestazionale (la bozza qui sotto allegata) reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici di civile abitazione di altezza antincendio maggiore di 24 m, ad esempio i Condomini, ovvero edifici destinati prevalentemente ad abitazione includenti anche negozi, magazzini, autorimesse, attività professionali.

Gli obblighi variano in relazione ai c.d. Livelli di Prestazione Antincendio attribuiti in base all'altezza antincendio dell'edificio ovvero l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

Ai fini della regola tecnica, gli edifici di civile abitazione sono classificati come segue, in relazione alla massima quota dei piani h:

HC: h ≤ 32 m;

HD: h ≤ 54 m;

HE: h ≤ 80 m;

HF: h > 80 m;

Per ogni categoria sono indicati i compiti e le funzioni del Responsabile dell'attività e degli occupanti in caso di emergenza, ribaditi anche nella nuova RTV. Molte di tali responsabilità investiranno l'amministratore di Condominio.

Responsabile dell'attività

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La regola tecnica stabilisce che il responsabile dell'attività debba organizzare la Gestione della Sicurezza Anticendio tramite:

a. adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;

b. per le aree comuni, verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;

c. mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;

d. predisposizione, verifica ed aggiornamento periodico della pianificazione d'emergenza;

e. apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, …);

f. informazione agli occupanti sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare e sulle procedure di emergenza da adottare in caso d'incendio, anche tramite invio o pubblicazione in area comune dell'edificio di sintetiche schede informative, comprensibili a tutti gli occupanti.

Misure preventive

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Nel dettaglio, per quanto riguarda le misure preventive che dovranno essere attuate, la RTV precisa che queste consistono almeno in:

a. corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose;

b. mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili:

c. corretta manutenzione ed esercizio delle chiusure tagliafuoco dei varchi tra compartimenti;

d. riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, …);

e. gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, …), temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …);

f. valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche all'attività (es. alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti, …).

Pianificazione dell'emergenza

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Infine, per quanto riguarda la pianificazione dell'emergenza, che dovrà essere necessariamente predisposta per tutti gli edifici di altezza superiore ai 24 metri, sarà necessaria una verifica particolarmente rigorosa e un aggiornamento sempre costante.

La pianificazione d'emergenza dovrà riguardare almeno:

a. istruzioni per la chiamata di soccorso, comprensive delle informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;

b. istruzioni per diffondere l'allarme a tutti gli occupanti; ove presente IRAI, la pianificazione d'emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell'allarme;

c. istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di occupanti con specifiche esigenze;

d. azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti (es. sezionamento della distribuzione del gas naturale, …);

e. informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto (es. planimetrie, ubicazione dei quadri di controllo degli impianti, presenza di occupanti con specifiche esigenze, …);

f. divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare secondo le modalità previste;

g. divieto di rientrare nell'edificio fino al termine dell'emergenza.

Coordinatore dell'emergenza

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Negli edifici di tipo HE ed HF il responsabile dell'attività dovrà designare anche uno o più coordinatori dell'emergenza e comunicare loro le necessarie informazioni e procedure contenute nella pianificazione d'emergenza.

I coordinatori dell'emergenza, che dovranno essere formati come addetti antincendio, sovrintendono all'attuazione della pianificazione d'emergenza e delle misure di evacuazione previste, interfacciandosi con i responsabili delle squadre di soccorso.

Il ruolo di coordinatore dell'emergenza può essere svolto da un servizio di vigilanza esterno oppure anche dagli stessi occupanti dell'attività, se opportunamente formati come addetti antincendio.

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Foto: 123rf.com
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