Sarà il medico legale dell'Inps, dopo aver esaminato il caso concreto, a riconoscere la maggiorazione dell'Anf (Assegno nucleo familiare) per figli inabili

di Gabriella Lax - Cambiano le regole che riguardano l'assegno per nucleo familiare per i figli inabili. A dettare le novità è l'Inps con il messaggio 3604/2019 (sotto allegato).

Anf maggiorato nel caso di figli inabili

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Il messaggio arriva per fare chiarezza in relazione all'accertamento dell'inabilità, prevista dalla normativa in materia di assegno per il nucleo familiare (Anf) in favore dei soggetti minorenni componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione.

In generale, si ricorda, l'assegno spetterà in misura differenziata in relazione al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare stabilito da specifiche tabelle. La maggiorazione si avrà per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro o, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Requisiti per il riconoscimento della maggiorazione

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Affinchè sia riconosciuta la maggiorazione di importo degli Anf dovranno essere presi in considerazione anche soggetti fruitori dell'indennità di frequenza, ma precisa il messaggio «essendo il complesso menomativo del minore titolare dell'indennità di frequenza dispiegato in un ampio ventaglio di situazioni sottese, servirà richiedere parere endoprocedimentale all'Ufficio medico legale di Sede per una disamina della fattispecie».

L'intervento dell'Inps

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In poche parole, mentre in precedenza, l'autorizzazione dell'Inps all'assegno per il nucleo familiare maggiorato veniva data in automatico in presenza dell'accesso all'indennità di frequenza e/o in base alla percezione dell'assegno di accompagnamento nel caso di figli disabili, adesso diventa obbligatorio il parere del medico legale dell'Inps. L'ufficio sanitario Inps «dovrà esprimersi sulla presenza o meno di una invalidità medio-grave/grave e solo in caso affermativo si potrà procedere agli ulteriori adempimenti». In aggiunta non si ritiene più necessario subordinare la procedibilità dell'istanza di Anf all'autorizzazione, laddove il minore stesso sia stato valutato e storicizzato presso l'Istituto. In tutti questi casi viene meno la necessità di presentazione della domanda di autorizzazione Anf.


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Scarica pdf messaggio Inps n. 3604/2019

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