In data 24 marzo 2006 le sezioni unite ? aderendo ad un orientamento minoritario radicatosi in seno alla sezione lavoro ? hanno inteso risolvere un contrasto tra: a) coloro che consideravano risarcibile il danno da demansionamento (con dizione lata ed onnicomprensiva definito in passato ?danno alla professionalità?) al riscontro dell'evento della dequalificazione (c.d. ?in re ipsa?) ovvero in conseguenza di presunzioni gravi, precise e concordanti (basate sul dislivello tra le mansioni a quo e quelle deteriori ad quem, la durata della dequalificazione, l'indifferenza aziendale alle reiterate proteste della vittima evidenzianti, per altro verso, un intento psicologico datoriale decisamente pregiudizievole), b) e coloro che, invece - una volta acclarato e provato l'avvenuto demansionamento
- richiedevano, per il risarcimento, l'addizionale dimostrazione del tipo di pregiudizio conseguente al demansionamento stesso (cd. ?doppia dimostrazione?). Questa alternativa si dibatteva da anni, ma l'orientamento prevalente in seno alla sezione lavoro e nelle stesse sedi di merito, era giunto ad asserire che pur non potendosi considerare il danno alla professionalità (da demansionamento) ?danno evento? ma ?danno conseguenza?, il carattere immateriale dei beni o valori lesi dal comportamento inadempiente al precetto dell'art. 2103 c.c. da parte del datore di lavoro, non consentiva la dimostrazione del concreto pregiudizio subito (cd. ?deminutio? ex art. 1223 c.c.) a meno di non voler sottoporre il lavoratore ad una ?probatio diabolica?. Anche perchè è dato di comune esperienza e, quindi, fatto notorio ex art. 115 c.p.c. che l'inesercizio delle mansioni oggetto del patto d'assunzione o conseguite successivamente per progressione accrescitiva di professionalità, determina automaticamente e comunque un impoverimento della stessa.
L'impoverimento o degrado è destinato, ragionevolmente, a risultare maggiore per coloro che sono impegnati in incombenze sottoposte a rapida obsolescenza tecnologica (com'è il caso dell' esperto informatico), ovvero per coloro che sono adibiti a mansioni professionali di legali e fiscalisti (sottoposte alle alluvionali innovazioni legislative e giurisprudenziali), ovvero per coloro che disimpegnano mansioni di gestione di risorse e decisionali, le cui attitudini formativo-addestrative e direttive finiscono inesorabilmente per subire una caduta verticale direttamente causata da inesercizio. (Articolo di Mario Meucci - Si ringrazia Altalex)
Articolo di Mario Meucci 8.9.2006

Link correlati:
http://www.laprevidenza.it

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: