Non sarà retroattiva l'Iva sulle patenti ma partirà dal 2020. Lo ha disposto il decreto fiscale in vigore dal 27 ottobre 2019

di Gabriella Lax - Si pagherà ma non sarà retroattiva l'Iva per le prestazioni delle scuole guida (e delle scuole di sci). A stabilirlo è il decreto fiscale in vigore dal 27 ottobre 2019 che ha previsto che le novità si applichino a partire dal 2020.

La vicenda

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Facciamo un passo indietro per comprendere come si è arrivati all'attuale situazione. Lo scorso 18 settembre era stato proclamato lo sciopero con la chiusura delle scuole guida del Paese per protestare contro l'introduzione dell'Iva al 22% sulle patenti a partire dal 3 settembre scorso e il recupero retroattivo sui corsi effettuati dal 2014.

La problematica aveva avuto origine nel cambio del regime fiscale, stabilito dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n.79 del 2019, che ha recepito la sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C-449/17) del 14 marzo scorso la quale, a sua volta, ha stabilito che l'insegnamento nelle autoscuole deve essere sottoposto all'imponibilità Iva, facendo venir meno l'esenzione in vigore dal 1972. Ed ancora stabilendo che il recupero dell'Iva riguarda anche le precedenti cinque annualità fiscali aperte (nds, quelle dal 2014).

Secondo la Corte europea, in sintesi, le lezioni di guida non possono essere ritenute di ambito scolastico e per questo l'esenzione di cui avevano beneficiato finora dovrebbe venire meno.

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Commissione europea: tocca ai singoli Stati decidere su Iva autoscuole

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Nel clima di proteste, un'ancora di salvezza era stata lanciata anche dalla Commissione europea che, nei giorni scorsi, aveva evidenziato che è compito dei singoli Stati decidere sull'applicazione dell'Iva alle autoscuole. A sostegno di questa tesi le dichiarazioni del commissario uscente Pierre Moscovici, nel rispondere ad un'interpellanza dall'europarlamentare leghista Mara Bizzotto, aveva spiegato di essere a conoscenza del problema IVA patenti in Italia, che lo Stato ha una sua proposta di riforma delle norme in materia di Iva che esclude le lezioni di scuola guida tra i beni soggetti ad aliquota IVA. Logica conseguenza è che la commissione aveva ribadito la piena libertà per gli Stati membri di organizzare la formazione alla guida. L'attività della scuola guida dovrebbe essere considerata tra quelle riguardanti «l'educazione dell'infanzia o della gioventù» che, se riconosciute dallo Stato, rientrano fra quelle elencate nell'articolo 132, comma 1, della direttiva 2006/112/CE per le quali non si pagherebbe l'Iva.

La legge nazionale dovrebbe assimilare l'attività delle autoscuole a quelle indicate dalla direttiva.

Autoscuole, sì all'Iva ma non retroattiva

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Ora ci ha pensato il decreto fiscale a calmare le polemiche, quanto meno in parte, ponendo fine all'allarmante situazione che si prospettava per le autoscuole che, dovendo pagare gli arretrati, si sarebbero trovate di fronte a costi molto esosi e spesso difficili da sostenere.

L'art. 32 del provvedimento, in vigore da ieri 27 ottobre 2019, in adeguamento a sentenza della Corte di giustizia Ue del 14.3.2019, causa C-449/17, innanzitutto ribadisce che le prestazioni di insegnamento scolastico o universitario, come definite dal Dpr n. 633/1972, non comprendono "l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1". In ogni caso, vengono fatti salvi i "comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per effetto della sentenza Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17". E viene altresì previsto che per le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio di ricevuta o scontrino fiscale.

Per cui, l'Iva dovrà essere pagata, con buona pace delle autoscuole, ma quanto meno non retroattivamente, soltanto a partire dal 1° gennaio 2020.


Foto: 123rf.com
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