Il disconoscimento di documenti prodotti dal convenuto con la comparsa di risposta deve essere effettuato, a pena di inammissibilità, nella memoria di replica ex art. 6 d. lgs. n. 5/2003 e non nell'istanza di fissazione di udienza, posto che l'art. 9 d. Lgs. n. 5/2003 inibisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie nell'istanza di fissazione d'udienza. Il disconoscimento, inoltre, si colloca nell'ambito dell'attività probatoria delle parti, potendo dar luogo all'istanza di verificazione preordinata all'utilizzazione nel processo della prova documentale.
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