di Annamaria Villafrate - Nove mesi di tempo per adeguare la normativa italiana al regolamento europeo 2017/1939 che prevede l'istituzione della Procura Europea. Obiettivo primario perseguire coloro che commettono reati di frode, riciclaggio e corruzione, ledendo così gli interessi economico finanziari dell'Unione Europea. La legge di delegazione n. 117/2019 (sotto allegata) però non stabilisce solo i principi a cui l'esecutivo deve attenersi nell'elaborare i decreti necessari all'adeguamento della disciplina che istituisce la Procura Europea, essa si occupa anche di delegare il Governo ad adeguare le disposizioni interne alla normativa sul sequestro conservativo dei conti correnti bancari per assicurare al creditore la soddisfazione del suo diritto di credito e a quella sul mandato d'arresto europeo.
Indice:
- Procura Europea: nove mesi per i decreti
- Procuratori UE: la valutazione dei candidati
- Sequestro conservativo dei conti bancari
- Mandato d'arresto europeo
Procura Europea: nove mesi per i decreti
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La Procura Europea nasce per contrastare i reati di frode e connessi, come il riciclaggio e la corruzione, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, anche se probabilmente il suo raggio di azione si estenderà anche ai delitti di terrorismo. Per questo la legge di delegazione europea, all'art 4 dispone la necessità di adeguare la normativa italiana al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, che prevede una cooperazione rafforzata per istituire la Procura Europea, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione.
Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a rispettare precisi criteri direttivi, tra i quali si segnalano i seguenti:
- individuare l'autorità competente a designare i tre candidati al posto di procuratore europeo, quella competente a concludere l'accordo diretto a individuare il numero dei procuratori europei delegati e infine quella competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato ai fini della nomina da parte del collegio su proposta del procuratore capo europeo;
- adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario al regolamento (UE) 2017/1939, che disciplina la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato;
- coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di valutazioni di professionalità con il regolamento (UE) 2017/1939;
- modificare le disposizioni processuali per prevedere che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni di procuratore della Repubblica dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, che si occupa di lottare contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale;
- prevedere che il procuratore europeo delegato, nei delitti attribuiti alla competenza dell'EPPO, svolga le sue funzioni in collegamento e d'intesa con il procuratore europeo che supervisiona le indagini;
- prevedere che, in caso di indagini transnazionali, il procuratore delegato cooperi con i procuratori delegati degli altri Stati dell'Unione europea tramite scambio di informazioni e presti la richiesta assistenza, salvo l'obbligo di segnalare al procuratore europeo incaricato della supervisione e di consultare il procuratore delegato richiedente in casi particolari.
- prevedere come obbligatoria la denuncia all'EPPO in relazione ai delitti previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 e l'obbligo di informazione in relazione a detti reati da parte del pubblico ministero in ogni fase del procedimento.
Procuratori UE: la valutazione dei candidati
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Possono aspirare alla carica di procuratori europei i magistrati requirenti o giudicanti in possesso almeno della quarta valutazione di professionalità, anche se fuori dal ruolo organico della magistratura, previa domanda al Consiglio Superiore della Magistratura che effettua le dovute valutazioni in autonomia rispetto a quelle del Ministero della Giustizia. Quest'ultimo, una volta stilata la graduatoria la trasmette al CSM che, se la condivide, invia il relativo provvedimento al Ministero affinché lo comunichi all'EPPO. Se invece il CSM non condivide la graduatoria del Ministero si apre una fase più complessa che inizia con la restituzione degli atti a quest'ultimo, che ha 15 giorni di tempo per inviare una nuova proposta nel rispetto delle indicazioni del CSM, o per invitare il Consiglio a rivedere le proprie posizioni.
Sequestro conservativo dei conti bancari
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Il Governo ha altresì l'obbligo di adeguare la normativa interna, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione al regolamento (UE) n. 655/2014, che disciplina l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Una misura finalizzata a evitare il prelievo o il trasferimento di denaro del debitore in un conto bancario tenuto in uno Stato membro dell'Unione, se c'è il rischio che la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore sia impedita o comunque resa molto più difficile. Obiettivo del sequestro conservativo dei conti bancari? Impedirne l'utilizzo al debitore e a soggetti dallo stesso autorizzati, tramite ordini permanenti, ordini di addebito diretto o carte di credito.
Mandato d'arresto europeo
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Delega all'esecutivo anche per adeguare le norme interne alla decisione quadro 2002/584/GAI, che disciplina il mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri. In questo caso è concesso un anno di tempo dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione per emettere i decreti di adeguamento. Tra le novità più importati, la modifica dell'art. 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, che disciplina i casi del rifiuto obbligatorio della consegna del soggetto da parte della Corte d'Appello.
Leggi anche:
- La legge di delegazione europea
- Il mandato d'arresto europeo (MAE)
Scarica pdf Legge di delegazione europea n. 117-2019• Foto: 123rf.com