Cosa prevedono le nuove norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche e bocconi avvelenati

di Annamaria Villafrate - Pubblicata sulla Gazzetta del 22 agosto l'ordinanza del 12 luglio 2019 del Ministero della Salute (sotto allegata) contenente il divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati. Il provvedimento, reso necessario per l'utilizzo doloso di bocconi avvelenati per eliminare, in alcune parti del territorio, gli animali randagi, non contiene solo il divieto di utilizzare, detenere e abbandonare esche contenenti sostanze pericolose, ma disciplina nel dettaglio la procedura che si attiva se si sospetta che un animale abbia ingerito una sostanza velenosa o comunque tossica. Infine disinfestazione e derattizzazione e compiti del sindaco.


Nuove regole sulle esche avvelenate

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Nella Gazzetta ufficiale n. 196 del 22 agosto 2019 con ordinanza n. 12 luglio del Ministero della salute sono state pubblicate le norme che vietano l'utilizzo e la detenzione di esche o di bocconi avvelenati. Le ragioni alla base della nuova regolamentazione sono diverse. Prima di tutto impedire l'abbandono di veleni e sostanze tossiche per l'ambiente e rischiose per la salute, soprattutto dei bambini. Inibire danni agli animali, comprese le specie in via d'estinzione e infine l'utilizzo delle esche avvelenate per eliminare intenzionalmente gli animali randagi. Ma vediamo più in dettaglio cosa prevede l'ordinanza.

Divieto di utilizzo, detenzione e abbandono di esche

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E' fatto divieto a chiunque di utilizzare impropriamente, così come di preparare, miscelare e abbandonare esche avvelenate o contenenti sostanze dannose o tossiche, compreso vetro, plastica o materiale esplodente in grado di provocare la morte o lesioni al soggetto che le ingerisce. Per la tutela dell'incolumità e della salute pubblica, compresa quella degli animali, è vietato anche detenere, utilizzare e abbandonare alimenti che possono, se ingeriti, provocare intossicazioni o lesioni.

Derattizzazioni e disinfestazioni

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Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione possono essere effettuate solo utilizzando prodotti autorizzati, senza nuocere a persone o animali. Cinque giorni prima dell'avvio dell'attività le ditte incaricate devono pubblicizzarle nelle zone interessate, indicando l'eventuale pericolo derivante dall'utilizzo di veleni, i dati del responsabile, la durata del trattamento e le sostanze impiegate. Completata la disinfestazione o la derattizzazione il responsabile della ditta deve bonificare il sito, rimuovendo le carcasse degli animali e informando l'istituto zooprofilattico in caso di recupero di specie non infestanti.

Avvelenamento di animali: obblighi di segnalazione

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Il proprietario o il responsabile di un animale deceduto per avvelenamento deve segnalarlo a un veterinario, che è tenuto ad emettere la diagnosi di sospetto avvelenamento corredata da referto. Per gli animali selvatici o randagi sono onerati dall'obbligo di detta segnalazione il sindaco o l'ente gestore competente.

Una volta che il veterinario ha emesso la diagnosi di sospetto avvelenamento deve comunicarlo al sindaco, al servizio veterinario della Asl e all'istituto zooprofilattico competente, inviando il modulo allegato all'ordinanza al Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali.

Per consentire l'identificazione della sostanza velenosa, la Asl o il medico veterinario, previa informativa alla Asl competente, devono assicurare l'invio delle carcasse degli animali morti per avvelenamento, parti di essi e dei bocconi rinvenuti all'Istituto zooprofilattico.

L'ASL o il veterinario compilano e inviano sul Portale il modulo, allegato n. 2, sezione A e/o sezione B dell'ordinanza e accompagnano i campioni e le carcasse con una copia cartacea del modulo o dell'identificativo generato dal Portale e con la diagnosi di sospetto avvelenamento corredata dal referto.

Esami sull'animale e sui bocconi sospetti

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A questo punto l'Istituto zooprofilattico sottopone a necroscopia l'animale ed esegue gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive.

Gli esami necroscopici sugli animali morti per sospetto avvelenamento sono eseguiti e refertati entro 48 ore dal loro conferimento e gli esiti vengono comunicati immediatamente alle autorità competenti e al veterinario richiedente. L'esame ispettivo delle esche o dei bocconi invece deve essere eseguito o refertato entro 24 ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorità competenti e al richiedente.

Il responsabile della necroscopia può confermare o meno il sospetto di avvelenamento e decidere se occorre effettuare anche accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici. In ogni caso gli esiti devono essere comunicati immediatamente dall'istituto zooprofilattico di prima accettazione al veterinario segnalante, alle autorità competenti e, in caso di comprovato avvelenamento, all'autorità giudiziaria, inviando attraverso il Portale il modulo di cui all'allegato 3 sezione A dell'ordinanza.

Gli accertamenti chimico-tossicologici, se ritenuti necessari per rilevare eventuali sostanze tossiche, sono conclusi e refertati entro 30 giorni dall'arrivo del campione in laboratorio e gli esiti devono essere comunicati dall'istituto zooprofilattico al veterinario segnalante, alle autorità competenti e, se l'avvelenamento è stato accertato, all'autorità giudiziaria, inviando attraverso il Portale il modulo di cui all'allegato 3, sezione B, dell'ordinanza.

Se il campione da analizzare ha ad oggetto solo esche o bocconi, occorre prima di tutto effettuare un esame ispettivo per verificare se al loro interno sono presenti materiali nocivi, come vetro, plastica, metalli o sostanze esplodenti. In caso di esito positivo, l'istituto zooprofilattico deve comunicarlo immediatamente al medico veterinario segnalante, alle autorità competenti e a quella giudiziaria, inviando tramite il Portale il modulo allegato 3 sezione C dell'ordinanza.

Per quanto riguarda i campioni conferiti dagli organi di Polizia giudiziaria per specifiche investigazioni relative a casi di avvelenamento, ma vincolati dal segreto istruttorio, le comunicazioni devono essere concordate con gli organi di Polizia giudiziaria richiedenti.

Compiti del sindaco

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Il sindaco, a cui è stato segnalato dal veterinario un sospetto avvelenamento di animali, da disposizioni per aprire un'indagine unitamente alle autorità competenti. Entro 48 ore dal ricevimento del referto da parte dell'istituto zooprofilattico che non esclude il sospetto avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, il sindaco deve individuare come bonificare l'area interessata, ricorrendo anche all'aiuto di volontari, guardie zoofile, nuclei cinofili antiveleno e organi di Polizia giudiziaria e a segnalare, tramite cartelloni, la sospetta presenza di esche o bocconi avvelenati e ad aumentare i controlli nelle aree più a rischio e già segnalate.

Scarica pdf Ordinanza 12 luglio 2019 Ministero della Salute

Foto: 123rf.com
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