D'ora in poi chi vorrà iscriversi all'elenco nazionale dei difensori d'ufficio potrà farlo solo tramite piattaforma online. Novità poi anche in ambito formativo

di Annamaria Villafrate - Il "Regolamento per la tenuta dell'elenco nazionale difensori d'ufficio" entrato in vigore il 27 ottobre 2019 (vedi Avvocati d'ufficio: in vigore le nuove regole) tra le tante novità annunciate prevede l'istituzione di una piattaforma informatica, che d'ora in poi sarà l'unico modo per inoltrare la richiesta d'iscrizione e di permanenza all'elenco nazionale dei difensori d'ufficio e nuove regole per la formazione, soprattutto in materia penale.

Certificazione annuale della formazione obbligatoria

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Il nuovo "Regolamento per la tenuta dell'elenco nazionale difensori d'ufficio" in vigore dal 27 ottobre tra le tante novità in materia prevede alcune modifiche in ambito formativo.

Rispetto alla normativa precedente, la Relazione illustrativa evidenzia che in virtù di detto regolamento il difensore d'ufficio è tenuto a presentare annualmente la domanda di permanenza nell'elenco unico nazionale e ad autocertificare contestualmente l'adempimento all'obbligo formativo. In sostanza il difensore d'ufficio deve autocertificare di aver rispettato il proprio obbligo formativo solo in riferimento all'anno e non al triennio precedente.

L'assolvimento dell'obbligo formativo infatti ora si intende rispettato se il difensore d'ufficio durante l'anno che precede l'iscrizione o la richiesta di permanenza ha conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui 3 nelle materie obbligatorie nel rispetto di quanto previsto dall'art 12, comma 5 del Regolamento del CNF n. 6 del 16/07/2014 sulla "Formazione continua".

Nuove regole per la formazione in materia penale

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L'altra importante novità in ambito formativo riguarda la materia penale. Il Regolamento, al fine di uniformare su tutto il territorio la durata del corso di formazione in ambito penale, prevede che lo stesso debba avere una durata di 24 mesi. L'art 2 del Regolamento prevede che i corsi in materia penale "sono aperti anche ai praticanti avvocati; hanno ad oggetto il diritto penale, diritto processuale penale, deontologia forense, cenni di diritto penale europeo, diritto penitenziario, misure di prevenzione personali e patrimoniali; sono a carattere prevalentemente pratico."

Per assicurare il rispetto di norme e regolamenti sulle modalità di svolgimento del corso la commissione esaminatrice è tenuta a rilasciare un attestato in cui indicare che il corso, di almeno novanta ore, ha rispettato il termine di ventiquattro mesi e che i contenuti delle lezioni sono risultati conformi a quanto previsto nel modello minimo uniforme (allegato A del Regolamento).

Al termine del corso "Il candidato, ai fini dell'iscrizione nell'elenco unico nazionale, deve sostenere con esito positivo un esame finale consistente in una prova orale avente ad oggetto le materie del corso". L'attestato di superamento dell'esame ha validità di ventiquattro mesi dal rilascio ai fini dell'iscrizione nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio."

Domanda inserimento e permanenza tramite piattaforma

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D'ora in poi chi vuole essere inserito nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio deve presentare apposita domanda corredata da specifica documentazione al COA al cui Albo ordinario è iscritto l'avvocato, solo tramite piattaforma informatica dedicata.

Ai fini dell'iscrizione l'avvocato deve dimostrare di aver partecipato, anche in veste di sostituto processuale, ad almeno 10 udienze camerali o dibattimentali nello stesso anno. Il COA deve verificare la sussistenza effettiva dei requisiti dichiarati e può chiedere altra documentazione. Se non rileva difformità o non sono necessarie integrazioni documentali lo invia al CNF tramite la piattaforma, con parere motivato positivo o negativo.

Se il difensore ha rispettato le condizioni richieste per la permanenza nell'elenco nazionale, dall'anno successivo a quello di iscrizione e precisamente entro il 31 dicembre, deve dichiararne il possesso e inviare al COA di appartenenza l'istanza necessaria per restare iscritti all'elenco. Il COA dopo le opportune verifiche trasmette tutta la documentazione prodotta ed eventualmente integrata dal difensore al CNF sempre tramite piattaforma informatica, accompagnata da parere motivato positivo o negativo.


Foto: 123rf.com
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