di Gabriella Lax - Sigarette elettroniche, niente pubblicità sui social. A stabilirlo il Tribunale di Roma che, con l'ordinanza del 5 novembre scorso all'interno del procedimento 57714/2019, vieta la promozione delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica.
- Sigarette elettroniche, le ragioni del divieto di pubblicità
- Sigarette elettroniche, no pubblicità tramite influencer
- Sigarette elettroniche, la decisione del tribunale di Roma
Sigarette elettroniche, le ragioni del divieto di pubblicità
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La causa parte da un ricorso d'urgenza presentato dall'Associazione dei consumatori Asso-Consum Onlus contro due società del settore tabacco per ottenere l'inibitoria di una campagna pubblicitaria di una marca di sigarette elettroniche che si trovava su YouTube e sui social. Già da qualche anno, come ricorda il Sole 24 Ore, il caso era scoppiato perché inserzionisti e produttori utilizzavano sui social influencer e testimonial per promuovere la sigaretta elettronica. La decisione del tribunale capitolino si basa sul divieto assoluto di cui all'articolo 21 comma 10 del Dlgs 6/2016 che ha recepito la Direttiva UE 2014/40. La ratio della norma è di vietare le comunicazioni commerciali delle sigarette elettroniche anche «nei servizi della società dell'informazione», tra i quali rientrano i social network.
Sigarette elettroniche, no pubblicità tramite influencer
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Dunque influencer (o testimonial) che percepiscono un guadagno dai loro video o fotografie in seguito alla promozione di prodotti del vaping e sigarette elettroniche, secondo la sentenza
, violano la legge. Dopo la questione social influencer, l'attenzione del Tribunale sarebbe ora rivolta ai blog e ai gruppi social dedicati ai prodotti liquidi da inalazione e alle sigarette elettroniche. Nel caso di specie, le società resistenti avevano sostenuto che la presentazione dei prodotti sul sito non poteva essere considerata una forma di pubblicità, trattandosi soltanto di un negozio online riservato agli utenti maggiorenni che vi accedevano consapevolmente per ottenere indicazioni sui prezzi e sui negozi fisici. Circa gli hashtag col nome del prodotto condivisi dalle società sui propri canali social, questi sarebbero da annoverare a contenuti spontanei, non commissionati e pertanto liberamente utilizzabili dalle aziende produttrici. I video intanto erano stati rimossi. Rispetto alla cartellonistica, per la difesa non rientrerebbe nelle "pubblicazioni stampate" per le quali la legge prevederebbe un espresso divieto.
Sigarette elettroniche, la decisione del tribunale di Roma
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Invece, secondo i giudici di Roma, è assoluto il veto su tutte le forme di pubblicità delle sigarette elettroniche attraverso qualsiasi mezzo. Per il Tribunale «tutte le immagini che riproducono le sigarette elettroniche, da sole o con persone o cose, vanno considerate messaggi pubblicitari per la promozione della vendita di tali prodotti, vietate dall'art. 21 del d.lgs 6/2016». E gli hashtag che richiamano un marchio o un modello di sigarette elettroniche, anche se le società produttrici non possono essere considerate responsabili per le attività degli utenti, in ogni caso non possono ripubblicare o richiamare - anche mediante link - sui propri canali social tali hashtag. Perché la riproduzione di immagini delle sigarette elettroniche con persone in atteggiamento di soddisfazione o di piacere in presenza o grazie all'utilizzo del prodotto è una evidente forma di promozione commerciale. Il divieto assoluto trova la sua ragion d'essere nel pericolo per la salute umana che può derivare dall'utilizzo dei prodotti per i quali la legge vieta la pubblicità commerciale. Lo stesso per le restanti questioni relative a cartellonistica e a YouTube. Per gli stessi motivi se ne deve ritenere vietata la pubblicità.
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