di Annamaria Villafrate - Con la circolare n. 30 datata 8 novembre 2019 (sotto allegata) l'Inail comunica i nuovi riferimenti retributivi per il calcolo delle prestazioni da corrispondere, in caso di malattia e infortunio, ai lavoratori dei settori industriale, marittimo, agricolo e ai medici radiologi.
Le prestazioni riguardano la prima liquidazione, la riliquidazione dei quelle in corso e gli assegni una tantum da corrispondere ai famigliari superstiti. Infine indicazioni pratico operative relative alla riliquidazione in caso di mutamenti anagrafici dei destinatari delle misure.
- Nuova rivalutazione per infortuni e malattie professionali
- Criteri di prima liquidazione delle prestazioni
- Assegno una tantum caso morte
- La riliquidazione del settore agricolo
- Indicazioni operative per la riliquidazione
Nuova rivalutazione per infortuni e malattie professionali
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Con la circolare n. 30 datata 8 novembre 2019 l'Inail rende noti i riferimenti retributivi per procedere alla liquidazione e riliquidazione delle prestazioni dovute in caso di infortuni e malattie professionali previste per coloro che operano nei settori industria, marittimo, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti.
Dal 2000 infatti, a partire dal 1 luglio di ogni anno, la retribuzione dei lavoratori che viene presa come base di riferimento per liquidare le prestazioni alle vittime di infortuni sul lavoro o malattie professionali, è rivalutata in base alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come accertata dall'Istat rispetto all'anno precedente.
Per il 2019 l'Istat ha rilevato una variazione dell'indice dei prezzi al consumo dell'1,1%, aumento che ha comportato il necessario adeguamento dei settori industria, agricoltura, navigazione e medici radiologi.
Criteri di prima liquidazione delle prestazioni
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La circolare, per quanto riguarda la prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente, prevede per i vari settori i seguenti importi di riferimento:
Settore industriale: retribuzione media giornaliera di 78,83 euro, retribuzione media minima annua di 16.554,30 euro e massima di 30.743,70;
Settore marittimo: la retribuzione media giornaliera è la stessa del settore industriale, ossia 78,83 euro fatta eccezione per i comandanti e i capi macchinisti con retribuzione annua massima di 44.270,93; primi ufficiali di coperta e di macchina con retribuzione massima annua di 37.507,31; altri ufficiali con retribuzione massima annua di 34.125,51.
Settore agricolo: la retribuzione annua convenzionale di riferimento è di 23.981, 61 che vale per i lavoratori subordinati a tempo determinato; per quanto riguarda invece i lavoratori subordinati a tempo indeterminato la retribuzione minima annua di riferimento è di 16.554,30 (che vale anche per i lavoratori autonomi) mentre quella media massima annuale è di 30.743,70.
Medici radiologi: per loro si tiene conto della retribuzione media annua convenzionale di 61.385,80.
Assegno una tantum caso morte
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Ai superstiti dei lavoratori del settore industriale e agricolo dal primo gennaio 2019 viene corrisposto l'assegno una tantum di 10.000,00 euro, con rivalutazione dal 2020.
Ai superstiti dei medici radiologi invece l'assegno viene rapportato alla retribuzione convenzionale stabilita per le liquidazioni in caso di infortunio o malattia, che come già visto, è fissata in 61.385, 80, nel rispetto dei seguenti criteri di riparto:
- 1/3 della retribuzione se sopravvive il coniuge e i figli in possesso dei requisiti richiesti;
- 1/4 della retribuzione se sopravvive solo il coniuge o i soli figli in possesso dei requisiti richiesti;
- 1/6 in tutti gli altri casi.
La riliquidazione del settore agricolo
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La circolare per la riliquidazione del settore agricolo tiene conto dei seguenti parametri retributivi:
- lavoratori subordinati a tempo determinato: retribuzione annua di 24.981,61;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato: per rendite con decorrenza dal 1 gennaio 1982 retribuzione minima di 16.554,30; retribuzione massima di 30.743,70;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato: per rendite con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1982 retribuzione annua di 24.981,61;
- autonomi con rendite decorrenti dal 1 giugno 1993: retribuzione annua di 24.981,61;
- autonomi con decorrenza della rendita anteriore al 1 giugno 1993: retribuzione annua di 16.554,30.
Indicazioni operative per la riliquidazione
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La circolare dispone infine che è compito della Direzione centrale per l'organizzazione digitale inviare agli interessati la comunicazione relativa al provvedimento di riliquidazione delle rendite tramite i modelli 170/I e 171/I che riportano anche le "quote integrative" le "rendite a superstiti" come risultanti dagli archivi informatici.
In presenza variazioni anagrafiche, chi percepisce la rendita deve comunicare i propri dati aggiornati alla Sede competente, entro 15 giorni dal ricevimento dei modelli sopra citati, provvedendo a compilare la dichiarazione presente sul retro. Ricevute le predette comunicazioni le Sedi competenti provvederanno immediatamente al loro aggiornamento.
Scarica pdf circolare Inail n. 30/2019